Limiti al congedo parentale ad ore

Limiti al congedo parentale ad ore

di Anastasia Maria Mele -
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Il Dipartimento della Funzione pubblica, con parere 7518/2021, ha ribadito l'impossibilità di cumulare nella medesima giornata il congedo parentale ad ore con altri riposi giornalieri previsti dallo stesso d.lgs. n. 151/2001 spettanti alla lavoratrice madre o al lavoratore padre:

Come è noto, l'art. 32, co. 1-bis, del Testo Unico sulla maternità e paternità (d.lgs. n. 151/2001, modificato dalla l. n. 228/2012) ha introdotto la possibilità di fruire del congedo parentale ad ore, demandando alla contrattazione collettiva le modalità per la sua applicazione. Il congedo può essere usufruito nei primi dodici anni di vita del bambino.

In caso di mancata regolamentazione da parte della contrattazione collettiva sulle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria (comma 1-ter, art. 32 cit.). Questo è il caso del comparto università, il cui art. 31 del CCNL 2006 - 2009 nulla prevede in tema di fruizione oraria dei congedi parentali.

Il Dipartimento della Funzione pubblica richiama l'attenzione sul tenore letterale del terzo periodo del comma 1-ter dell'art. 32, d.lgs. 151/2001 (aggiunto successivamente con l. n. 183/2014), il quale prevede espressamente che "è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo".

Sotto questo profilo, il parere in esame condivide l'orientamento applicativo dell'ARAN (15 giugno 2018 n. CFC2) nella parte in cui mette in luce che "il limite alla fruizione è posto al fine di tutelare un interesse organizzativo" dell'Amministrazione (non invece nella parte in cui ritiene cumulabile la flessibilità oraria con i congedi di maternità di cui all'art. 39 del d.lgs. 151/2001: cumulo espressamente escluso dal citato comma 1-ter).

In conclusione, il Dipartimento della funzione pubblica ribadisce l'incompatibilità della fruizione del congedo parentale ad ore con la fruizione di altri permessi o riposi disciplinati dal T.U. sulla maternità o paternità nella medesima giornata (artt. 39 e 40), risultando invece compatibile con permessi o riposi disciplinati da altre disposizioni legislative o contrattuali, diverse da quelle contenute nel Testo Unico (come, ad esempio, in caso dei permessi ex art. 33, co. 2 e 3, l. n. 104/1992 ove fruiti in modalità oraria).

Tra i permessi con i quali dovrebbe essere permesso il cumulo, dovrebbero rientrare anche quelli previsti dall'art. 48 del CCNL 2016 - 2018 del comparto Istruzione e ricerca, il quale regolamenta i permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari. Al dipendente sono concesse fino a 18 ore di permessi retribuiti all'anno, non fruibili per frazioni inferiori ad una sola ora e comunque valutati agli effetti dell'anzianità di servizio, senza inoltre ridurre le ferie. Questi possono essere fruiti nella stessa giornata "congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili a ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva", nonché con riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore. Tali permessi possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell'intera giornata lavorativa e sono compatibili con la fruizione, nel corso dell'anno, dei permessi giornalieri previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Al dipendente che usufruisce di tali permessi spetta l'intera retribuzione, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa.  

 

(Modificato da Giorgio Valandro - intervento originale effettuato il giovedì, 18 marzo 2021, 16:27)