L’Inps con il recentissimo messaggio n. 93 del 13 gennaio ha dettato alcuni chiarimenti in merito al delicato tema dei permessi e degli altri benefici previsti ai sensi dell'articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104 del 1992 nonché le misure di cui all'articolo 42, del d. lgs n. 151 del 2011.
In specie, la vicenda ha ad oggetto la fattispecie di quei lavatori che, per la prima volta, hanno presentato l’istanza per la fruizione dei suddetti permessi quando sia già venuto a scadenza il termine indicato nel verbale medesimo, nelle more dell’iter di revisione, pur non avendo, dunque, acquisito precedentemente alcun diritto con riferimento ai benefici stessi.
Sul punto, l'INPS chiarisce che la domanda presentata per richiedere la fruizione dei benefici da parte del lavoratore che non risulti precedentemente autorizzato alle prestazioni in questione tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell'accertamento sanitario, in presenza degli altri requisiti normativamente previsti, sarà accolta provvisoriamente in attesa della conclusione dell'iter sanitario di revisione.
Qualora all'esito della revisione sia confermato lo stato di disabilità con connotazione di gravità, in presenza degli altri requisiti normativamente previsti, la domanda sarà accolta con decorrenza dalla data di presentazione della relativa istanza.
Diversamente, qualora all'esito della revisione non risulti confermata la disabilità con connotazione di gravità, si procederà al recupero del beneficio fruito.