PRIVACY IN PILLOLE: Atti amministrativi generali come base giuridica del trattamento

PRIVACY IN PILLOLE: Atti amministrativi generali come base giuridica del trattamento

di Serena Semprini -
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D.L. 139/2021: NUOVE RESPONSABILITA' PRIVACY PER LA PA

Il recente intervento normativo a mezzo del decreto-legge 139/2021, art. 9, ha introdotto rilevanti modifiche al decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196 ("Codice Privacy") in materia di protezione dati personali.

La Pubblica Amministrazione è interessata dalle modifiche apportate all'art. 2-ter dello stesso Codice Privacy in relazione alla mole di dati trattati e all'esigenza di definire i trattamenti effettuati in maniera specifica.

Se finora nella gestione dei singoli trattamenti dati era consueto il rinvio alle disposizioni generali del Reg. UE 679/2016 (GDPR), oggi gli adempimenti privacy per la pubblica amministrazione devono essere più precisi e con criteri più stringenti, elaborati dalla singola amministrazione interessata.

Il primo aspetto da valutare è la finalità del trattamento: l'art.2-ter D.Lgs 196/2003 dispone, nella sua nuova formulazione, che, ove la finalità non sia espressamente prevista da una norma di legge o di regolamento, è l'amministrazione a doverla indicare. In particolare, la finalità del trattamento dati deve essere coerente al compito svolto e al potere esercitato dall'amministrazione competente.

Le novità inerenti altri aspetti del trattamento dati da parte della Pubblica Amministrazione possono essere riassunte nei seguenti punti:
- Tutte le amministrazioni sono tenute a verificare tutti i trattamenti e le relative basi giuridiche;
- Devono essere presenti regolamenti specifici e rafforzati per il trattamento di dati sensibili e particolari;
- Deve essere effettuata una valutazione di impatto in presenza di elevato rischio per le persone a cui i dati sono riferiti.

La pubblica rilevanza dell'attività svolta dalla Pubblica Amministrazione ha spesso giustificato e autorizzato, in maniera quasi automatica, l'effettuarsi di i trattamenti dati necessari al perseguimento di obiettivi di interesse collettivo, senza che vi fosse, ogni volta, una specifica previsione di legge.

L'intervento normativo in esame punta alla previsione di una base giuridica specificamente formulata (anche da parte della singola amministrazione), idonea ad ogni trattamento effettuato dall'amministrazione competente, in modo da regolarne espressamente le finalità, l'origine, l'esecuzione e gli effetti.