UNIVERSITÀ
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Linee programmatiche del Ministero: diritto allo studio, orientamento e riduzione dei divari; riforma degli ordinamenti didattici, potenziamento dell’alta formazione artistica musicale e coreutica, più risorse per la ricerca, aumento dei dottorati di ricerca, Pnrr. Per garantire il diritto allo studio, ci sarà un aumento sia del valore che della platea delle borse di studio, nonché un incremento dei posti letto oltre i 100.000 nel 2026. Attenzione all’orientamento, anche con l’obiettivo di ridurre il tasso di abbandono scolastico ancora troppo alto in Italia e favorire un rapido inserimento nel mondo del lavoro. Si proseguirà con il completamento della riforma dei titoli di abilitazione, ma anche con la riforma degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, incrementando la flessibilità e le competenze multidisciplinari. Sul fronte ricerca, il Ministero punterà all’aumento della mobilità di figure di alto profilo tra l’Università, infrastrutture di ricerca e aziende e all’immissione in ruolo dei candidati più meritevoli a un’età media più bassa.
Audizione del Ministro sulle linee programmatiche
Il Ministro Anna Maria Bernini presenta le Linee Programmatiche -
Accordo tra Adepp e Conferenza dei collegi universitari di merito per borse di studio: è stata siglata un’intesa tra l’Associazione degli enti previdenziali privati e la Conferenza dei collegi universitari di merito per sostenere con borse di studio il percorso universitario dei figli degli 1,6 milioni di professionisti aderenti ad Adepp e aiutare finanziariamente coloro che saranno ammessi ai Collegi Universitari di Merito.
Collegi universitari, siglato l’accordo per le borse di studio agli studenti
RAPPORTO DI LAVORO
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Retribuzioni minime: è entrata in vigore la Direttiva Ue 2041/2022 sulle retribuzioni minime, ma agli Stati membri sono lasciati due anni di tempo per decidere se e come recepirla ed attuarla. Inizialmente era indirizzata a combattere la povertà, facendo alzare le retribuzioni minime, ma ora potrebbe costituire uno mezzo contro l’inflazione, esplosa improvvisamente. Con la Direttiva non si vuol toccare il mondo sindacale, prospettando che sia sufficiente una grande «copertura» con l’applicazione dei contratti collettivi, ma si danno suggerimenti che la politica potrebbe accogliere, anche se restano dubbi di costituzionalità ex art. 39 Cost.
Approvata la Direttiva Ue 2022/2041 sulle retribuzioni minime
Direttiva Ue 19 ottobre 2022, 2020/2041 -
Passaggio da part-time a full-time: la Cassazione ha chiarito che il diritto di precedenza alla trasformazione del rapporto da part-time a full-time non è stato configurato dal legislatore come un diritto assoluto. Si è stabilito che il diritto in questione "può" essere fatto valere dagli interessati solo se ricorrono due presupposti: sia stata avviata dall'amministrazione una procedura di assunzione di personale a tempo pieno; la trasformazione avvenga nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni in materia. In altre parole il "diritto soggettivo" alla precedenza della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno non nasce meccanicamente per il semplice fatto che l'amministrazione di appartenenza abbia avviato una qualunque procedura di assunzione di personale a tempo pieno, bensì esclusivamente in presenza di inderogabili condizioni.
Il diritto soggettivo al passaggio da lavoro part-time a full-time nasce solo in caso di mansioni equiparabili
Ordinanza Cassazione 31036/2022 -
Equo compenso per gli incarichi dei professionisti nella PA: in materia di incarichi affidati a professionisti da pubbliche amministrazioni, l’articolo 19-quaterdecies del D.l. 148/2017 impone una remunerazione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto, al contenuto e caratteristiche della prestazione, e adeguata ai parametri previsti dal legislatore. Per gli avvocati, sono contenuti nel D.m. 55 del 10 marzo 2014 i parametri economici in questione, insieme ad una serie di principi, validi anche per altre categorie di professionisti iscritti a Ordini, Collegi o elenchi, i quali esigono proporzionalità e tutela da remunerazioni irragionevoli. In ogni caso, abolite le tariffe minime, anche se il professionista è disponibile a lavorare sotto tariffa, la Pa è comunque obbligata a corrispondere una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro, non potendo definire unilateralmente un compenso ridotto: può affidare l’incarico a compenso ridotto solo se ciò derivi da ribassi di gara. Quindi, la Pa che intenda scegliere un difensore legale deve applicare il principio dell’equo compenso, ma entro limiti più elastici rispetto agli importi contenuti nel D.m. 55/2014.
Professionisti, vincolo Pa per un equo compenso -
Disciplina dei fringe benefit per l’anno 2022: nell’articolo viene illustrata la disciplina dei fringe benefit per l’anno 2022, alla luce delle novità introdotte dal Decreto Aiuti-bis e Aiuti-ter e dei chiarimenti contenuti nella circolare 35/E dell’Agenzia delle Entrate.
Fringe benefit, nuova soglia di esenzione -
Taglio al cuneo fiscale a vantaggio dei lavoratori: il taglio del cuneo fiscale conferma la riduzione di due punti di contributi per i redditi fino a 35mila euro, tutti a vantaggio dei lavoratori. Per i redditi più bassi (presumibilmente fino a 20mila euro) è previsto un ulteriore punto in meno di riduzione del cuneo, sempre a intero vantaggio dei lavoratori. Si interviene anche sui premi di produttività: la cedolare secca passa dal 10 al 5% fino a 3mila euro di premio (per redditi fino a 80mila), e scende al 3% per redditi fino a 20mila euro.
Taglio al cuneo solo ai lavoratori, tre punti sotto i 20mila euro -
Novità in materia pensionistica: la proposta del Governo per sostituire Quota 102 prevede che tutti i lavoratori con 62 anni d’età e 41 anni di contribuzione potranno accedere alla nuova Quota 103, ma l’assegno non potrà superare i 2.600 euro al mese, o poco più, almeno fino al raggiungimento dei 67 anni.
Inoltre, l’attuale schema di Opzione donna con 58 anni e 35 di versamenti dovrebbe rimanere attivo il prossimo anno solo per chi ha almeno due figli e dovrebbe valere anche per le “autonome”; poi si dovrebbe salire a 59 anni nel caso di un solo figlio e a 60 per le donne senza figli.
I lavoratori in particolari situazioni di difficoltà potranno ricorrere all’Ape sociale.
Tutte le pensioni saranno soggette al nuovo meccanismo di rivalutazione e gli assegni più alti subiranno tagli agli adeguamenti.
Pensioni, da Quota 103 all’Ape tutte le vie d’uscita nel 2023
Pensioni, Quota 103 con finestre mobili e un tetto di 2.625 euro per l’assegno
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Legittima l’incumulabilità della pensione Quota 100 con i redditi da lavoro dipendente: la Corte costituzionale 24 novembre 2022, n. 234 si è pronunciata sulla questione di legittimità della disciplina che vieta il cumulo tra la pensione anticipata maturata con Quota 100 fino alla data di maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia con i redditi da lavoro dipendente, qualunque sia il relativo ammontare. La Corte ha ritenuto la disciplina prevista conforme al dettato costituzionale, non ravvisando una disuguaglianza rispetto alla norma che consente il cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5mila euro lordi annui.
Legittima l’incumulabilità della pensione Quota 100 con i redditi da lavoro dipendente -
Comunicazione lavoro agile: considerata la necessità di garantire a tutti i soggetti obbligati e abilitati la possibilità di adeguarsi alle modalità definite dal Decreto ministeriale n. 149 del 22 agosto 2022, per assolvere agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 23, primo comma, della Legge n. 81/2017 (come modificato dall'articolo 41 bis del Decreto Legge. n. 73/2022, convertito con modificazioni in Legge 4 agosto 2022, n. 122), si comunica che il termine per l'adempimento fissato al 1° dicembre 2022 si intende differito al 1° gennaio 2023. Si informa inoltre che dal 15 dicembre 2022 sarà resa disponibile una modalità alternativa per l'inoltro massivo delle comunicazioni di lavoro agile mediante l'applicativo informatico, che consentirà, tramite un file Excel, di assolvere ai predetti obblighi in modo più semplice e veloce.
Nuovo differimento per l’adempimento delle comunicazioni di lavoro agile al 1° gennaio 2023
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
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Limite d’età nel bando di concorso: La Corte Ue boccia come sproporzionato il limite massimo di età per partecipare a un concorso pubblico se le funzioni da svolgere non richiedono capacità fisiche specifiche che lo giustifichino. La base normativa Ue è quella costituita dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che fissa il divieto di discriminazione fondato sull'età e dalla direttiva 2000/87/Ce, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
Scatta il divieto Ue di discriminazioni fondate sull'età se il limite fissato dal bando di concorso non è giustificato -
Compenso equo per i professionisti: l'ente pubblico non può definire unilateralmente un compenso ridotto, imponendolo senza alcun margine di contrattazione (Tar Brescia 1088/2021), ma può affidare l'incarico a compenso ridotto se ciò derivi da ribassi di gara: in quest'ultimo caso, il professionista non può lamentarsi, perché ha rinunciato alla protezione che gli spetterebbe quale parte debole del rapporto contrattuale (Tar Milano 1071/2021). Quindi, la Pa che intenda scegliere un difensore legale deve applicare il principio dell'equo compenso, ma entro limiti più elastici rispetto agli importi contenuti nel Dm 55/2014, dovendosi tener presenti le esigenze di contenimento della spesa pubblica e la natura dell'attività di difesa da svolgere in concreto (Tar Roma 9404/2021). Inoltre, si può preferire il preventivo più conveniente se la qualità del servizio è assicurata a monte, dalla specifica competenza dei professionisti invitati a presentare preventivi (Tar Milano 1071/2021). Infine, occorre ricordare i casi in cui la prestazione professionale assicuri di per sé lustro e visibilità: in questi casi si può anche giungere a prestazioni integralmente gratuite, come nel caso di incarichi di consulenza ministeriale (Consiglio di Stato 7442/2021). Ma deve comunque trattarsi di casi eccezionali, come prevede la legge 78/2022 sulla riforma degli appalti.
Professionisti, Pa vincolata a un compenso «equo» -
Concorsi e stampati di leggi in aula: secondo il giudice amministrativo napoletano laddove la commissione d'esame valuti non necessario né tantomeno utile alla selezione dei candidati più preparati, la consultazione o l'ausilio dei testi normativi, può certamente stabilirlo nel corso stesso delle procedure d'esame. Ciò è certamente legittimo e sensato soprattutto quando la richiamata valutazione discrezionale della commissione concorsuale fondi questa propria scelta sul fatto che la prova non richiede un particolare sforzo di memoria; tale che possa impedire ai concorrenti stessi di poter sostenere la prova pratica delle selezioni senza l'ausilio di testi normativi scritti.
Concorsi, niente stampati di leggi in aula se la prova non richiede sforzo mnemonico
TAR Campania, sentenza n. 6504/2022 -
Concorsi pubblici e soccorso istruttorio: specialmente nell’ambito dei concorsi pubblici, l’attivazione del c.d. soccorso istruttorio, ex art. 6 comma 1, lett. b) l. 7 agosto 1990, n. 241 è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell’amministrazione. Il limite all’attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio.
Il soccorso istruttorio nei concorsi pubblici: attivazione e limiti
Consiglio di Stato, sentenza 10241 del 2022 -
Sulle graduatorie delle assunzioni a tempo parziale e a tempo pieno: affinché una graduatoria possa essere utilizzata per la copertura di un posto reso disponibile, è sufficiente che ci sia corrispondenza sostanziale tra le categorie professionali di inquadramento del contratto collettivo nazionale di comparto, potendosi prescindere da ulteriori elementi di dettaglio, e specialmente dall'organizzazione temporale del rapporto lavorativo. La sentenza (che conferma un precedente pronunciamento dello stesso Tar, sentenza n. 680/2021) è interessante perché fornisce una lettura diversa ed opposta a quella della Corte dei conti per l'Umbria con deliberazione n. 124/2013, condivisa anche recentemente da alcuni giudici amministrativi (Tar Calabria sentenza n. 354/2022, NT+ Enti locali & edilizia del 31 maggio).
Tar Campania, possibile utilizzare graduatorie delle assunzioni a tempo parziale per quelle a tempo pieno
TAR Campania, sentenza 7185/2022 -
Il dirigente risponde davanti alla Corte dei Conti quando viola gli obblighi di vigilanza e di segnalazione: il danno indiretto provocato dal risarcimento a favore del dipendente in esecuzione di una sentenza civile irrevocabile di condanna per sinistro lavorativo è imputabile a titolo di danno erariale al dirigente che lo ha colpevolmente causato.
Per i danni causati in violazione degli obblighi di vigilanza e di segnalazione il dirigente risponde davanti alla Corte dei conti
Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Regionale per l'Umbria - sentenza n. 87/2022. -
Ciclo di webinar “Verso le Linee Guida Open Data”: l’Agenzia per l’Italia Digitale e Formez PA organizzano un ciclo di tre webinar intitolato “Verso le Linee Guida Open Data - Elementi di approfondimento per una corretta applicazione”, in attesa dell’adozione delle Linee Guida Open Data, per illustrare alcuni aspetti rilevanti particolarmente utili alle PA.
Verso le nuove Linee Guida Open Data: al via 3 nuovi webinar -
Operazioni straordinarie delle partecipate e parere della Corte dei Conti: le Sezioni Riunite della Corte dei Conti tornano, a stretto giro (la precedente deliberazione 16/SSRRCO/QMIG/2022), con la deliberazione n. 19/SSRRCO/QMIG/2022, sul tema dell'articolo 5 del Tusp, come riformato dalla Legge sulla Concorrenza, questa volta dietro richiesta della Sezione Regionale di Controllo della Toscana, alle prese con la complessa operazione della Multiutility Toscana, operazione che prevede una fusione per incorporazione, un aumento di capitale riservato ai comuni toscani (e marchigiani), lo spin off del ramo operativo dei rifiuti in una newco e la quotazione in borsa della capogruppo.
Partecipate, operazioni straordinarie senza parere preventivo della Corte dei conti
Sezioni Unite Corte dei Conti - deliberazione 19/SSRRCO/QMIG/2022
PRIVACY
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La direttiva contro riciclaggio e terrorismo viola la privacy: per la Corte Ue alcune disposizioni della direttiva antiriciclaggio (2015/849 per come modificata dalla direttiva 2018/843) sono "invalide" alla luce della "Carta". In particolare, quelle che permettono agli Stati membri di rendere accessibili in ogni caso al pubblico le informazioni sulla titolarità effettiva delle società e delle altre entità giuridiche costituite nel loro territorio. Per i giudici europei si tratta di una grave ingerenza nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, rispettivamente sanciti agli articoli 7 e 8 della Carta. Infatti, prosegue, le informazioni divulgate consentono a un numero potenzialmente illimitato di persone di informarsi sulla situazione materiale e finanziaria del titolare effettivo. Ma anche un eventuale uso abusivo dei loro dati personali che possono essere non solo liberamente consultati, ma anche conservati e diffusi.
La Cgue boccia parte della direttiva contro riciclaggio e terrorismo: viola la privacy -
Trasparenza dei siti web: in ogni ipotesi in cui la Pa proceda alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti che comporti un trattamento di dati personali devono essere opportunamente contemperate le esigenze di pubblicità e trasparenza con i diritti e con la dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. La Corte di cassazione ha chiarito che le finalità di consentire il controllo sull'agire dell'amministrazione mediante la trasparenza delle informazioni devono essere attuate mediante forme di pubblicità la cui conoscenza sia ragionevolmente ed effettivamente connessa all'esercizio del controllo pubblico. Va sempre garantito il rispetto dei limiti di proporzionalità e pertinenza. Persino quando la pubblicazione sia frutto dell'ottemperanza a disposizioni di altri enti, una totale o indiscriminata ostensione dei dati personali non è mai giustificabile.
Trasparenza dei siti web, la conformità alle disposizioni di altri enti non giustifica la violazione privacy
Cass. civ., Sez. II, Ord., (data ud. 06/10/2022) 11/11/2022, n. 33257 -
Diritto all’oblio: per dare attuazione al "diritto all'oblio", le Autorità italiane - e cioè il Garante per la privacy ed anche i giudici - possono ordinare, in conformità al diritto Ue, al gestore di un motore di ricerca di effettuare una deindicizzazione globale: il cd. global delisting o global removal. Un repulisti esteso dunque anche ai Paese extra europei, andando a incidere sulle versioni del motore al di fuori dell'Ue. La decisione dovrà essere presa all'esito di un bilanciamento tra il diritto della persona alla tutela della sua vita privata e alla protezione dei dati personali e il diritto alla libertà d'informazione, tuttavia - e questo è un altro passaggio decisivo - tale valutazione va fatta "secondo gli standard di protezione dell'ordinamento italiano", senza dunque badare alle regole vigenti nei paesi esteri.
Diritto all'oblio, Garante può ordinare a Google la deindicizzazione globale
Corte di Cassazione - Ordinanza 34658/2022 -
Il GDPR sui servizi online con autenticazione: le società e gli enti che gestiscono, sui propri siti web, piattaforme per l'interazione con gli utenti sono tenute ad utilizzare protocolli crittografici (come quello "https"), al fine di garantire misure di sicurezza compliance privacy.Tale concetto è stato recentemente ribadito dal Garante per la protezione dei dati personali che ha ricordato come, secondo la nuova impostazione privacy europea, sia in capo al titolare del trattamento la valutazione e la scelta, caso per caso, delle misure tecniche e organizzative adeguate al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato e appropriato al rischio (articolo 32, GDPR). Tali misure possono comprendere "la cifratura dei dati personali".
Servizi online con autenticazione: il GDPR impone protocolli crittografici
APPALTI E ANTICORRUZIONE
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Piano nazionale anticorruzione 2023/2025: Anac ha approvato definitivamente il Piano nazionale Anticorruzione (Pna) 2022, che avrà validità per il triennio 2023-25. Il testo è stato trasmesso al Comitato interministeriale e alla Conferenza unificata e, dopo il loro visto, diverrà operativo, presumibilmente dal mese di dicembre 2022. Tra le novità previste, va segnalato un rafforzamento dell’antiriciclaggio, impegnando i responsabili della prevenzione della corruzione a comunicare ogni tipo di segnalazione sospetta in cui potessero incorrere all’interno della pubblica amministrazione, e delle stazioni appaltanti. Altro aspetto significativo del nuovo Piano è la necessità di identificare il titolare effettivo delle società che concorrono ad appalti pubblici. Quindi, le stazioni appaltanti sono chiamate a controllare “chi sta dietro” a partecipazioni sospette in appalti e forniture pubbliche.
ANAC approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2023/2025 -
Contratti pubblici e ricorsi a catena: in materia di contratti pubblici, devono assumersi - in radice - inammissibili i c.d. motivi di ricorso “a catena”, siccome proposti dal concorrente classificatosi in posizioni più arretrate in graduatoria, a seguito della favorevole definizione del contenzioso che ha comportato lo scorrimento. Secondo i giudici amministrativi, infatti, in relazione alle procedure evidenziali, “gli operatori economici sono tenuti a dedurre eventuali vizi da cui possa derivare loro un “effetto utile”, anche di ordine strumentale alla riedizione dell’intera procedura, entro il termine di 30 giorni, decorrente dal momento in cui essi ne abbiano avuto conoscenza, o avrebbero potuto averne conoscenza adoperando l’ordinaria diligenza”. Ebbene, un tale onere, si sottolinea nella sentenza in commento, non può essere riferito esclusivamente all’operatore economico classificatosi secondo, bensì va esteso “[…] a tutti i concorrenti, anche graduati in posizioni ulteriori, qualora emergano vizi suscettibili di condurre all’esclusione di tutte le imprese che li precedono in graduatoria”.
Contratti pubblici: inammissibili i c.d. ricorsi “a catena” -
La consultazione e la comparazione di offerte è una procedura di gara: il TAR Abruzzo richiama i principi e i criteri da dover seguire per procedere correttamente a un affidamento di un servizio pubblico in conformità della norma contenuta nel Codice degli appalti.
Servizi pubblici, la consultazione e la comparazione di offerte è una procedura di gara
TAR Abruzzo - sentenza n. 410/2022 -
RUP: ruolo e altre funzioni. Confermato il principio per cui il ruolo di RUP è di regola compatibile in astratto con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice, dovendo l’eventuale incompatibilità accertarsi in concreto, con onere a carico di chi la contesta, allegando elementi concreti, sintomatici di un'interferenza tra le funzioni assegnate al RUP e quelle della Commissione di gara, tali da compromettere l'imparziale svolgimento dell'incarico di membro della commissione da parte della stessa persona che ha assunto le funzioni di RUP.
Appalti e il ruolo del RUP: può coincidere con altre funzioni?
T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, Sez. I, Sent., (data ud. 12/10/2022) 25/10/2022, n. 833
DIRITTO DI ACCESSO
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Accesso civico generalizzato per un’utilità personale del richiedente: l'istanza di accesso civico generalizzato è ammissibile anche quando dal suo accoglimento possa derivare un’utilità personale per il richiedente; il T.A.R. infatti ha ritenuto ostensibili gli atti amministrativi relativi ad una concessione di acqua pubblica a scopo idroelettrico, trattandosi di documenti non rientranti in alcuna delle ipotesi di esclusione.
T.A.R. Campobasso - Sentenza n. 397 del 31/10/2022 -
Pronuncia della PA dopo la formazione del silenzio-diniego: la P.A. può sempre pronunciarsi in modo esplicito sull’istanza di accesso, anche decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Pertanto, un diniego esplicito che sia fondato su una motivazione espressa costituisce "atto di conferma" a carattere rinnovativo che modifica la realtà giuridica, riapre i termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale e deve, pertanto, essere specificamente impugnato, non trattandosi di un "atto meramente confermativo" del precedente silenzio-diniego.
T.A.R. Venezia - Sentenza n. 1637 del 28/10/2022