Notizie di interesse al 03.03.2023

Notizie di interesse al 03.03.2023

di Martina Bonazzoli -
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UNIVERSITÀ

ACCESSO AGLI ATTI

PRIVACY

  • Utilizzo dei servizi cloud da parte di una pubblica amministrazione: l’European Data Protection Board (EDPB) ha pubblicato il report (tuttavia, da considerarsi non definitivo) avente ad oggetto il tema dell’utilizzo del cloud nel settore pubblico, in forza dell’apposito “Quadro di applicazione coordinato ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679” di cui al Documento dell’EDPB del 20.10.2020.
    EDPB: l’utilizzo dei servizi cloud da parte di una pubblica amministrazione

APPALTI E ANTICORRUZIONE 

  • Modifica dei costi in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta: la modifica dei costi della manodopera comporta un’inammissibile rettifica di un elemento costitutivo ed essenziale dell’offerta economica, non suscettibile di mutazione, al pari degli oneri aziendali per la sicurezza, pena l’incisione delle esigenze, rispondenti al pubblico interesse, di tutela delle condizioni di lavoro e di parità di trattamento dei concorrenti, come imposte dall’art. 95, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016. In sede di giustificazioni dell’offerta, possono al più ammettersi variazioni parziali e limitate delle voci di costo, purché adeguatamente giustificate e bilanciate dalle altre componenti del quadro economico.
    Appalti: no alla modifica dei costi in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta
    TAR Campania, sentenza n. 1166/2023

  • Gare PNRR. Con l'istanza n.1649/2022, la stazione appaltante chiede al Mit se è possibile limitare l'obbligo ai soli giovani motivando la scelta con il fatto che in base agli stessi dati forniti dall'Istat sulla percentuale di donne attive nelle costruzioni «l'imposizione del raggiungimento della quota percentuale del 30% di occupazione femminile determinerebbe significative difficoltà in relazione alle caratteristiche strutturali delle mansioni da svolgere nell'appalto». Tra le righe si intuisce che la risposta è positiva, ma con due accortezze lasciate alla responsabilità delle amministrazioni. Primo: l'onere di giustificare una scelta simile è «particolarmente stringente» e le stazioni appaltanti sono tenute a rendere note le motivazioni «con atto espresso del responsabile della Sa». Il secondo punto è che è vero che le norme consentono di non inserire alcuna clausola nei bandi ma è anche vero che è possibile anche semplicemente ridurre la quota di assunzioni obbligatorie previste nelle due categorie, cioè «limitarsi a stabilire una quota inferiore» del 30%.
    Gare Pnrr, ok alle deroghe sulle assunzioni di giovani e donne se ben motivate dalla Pa

  • Appalti e conflitto di interessi: la parentela che rileva ai fini del conflitto di interessi nel codice dei contratti pubblici si estende fino al sesto grado. Questa è l'indicazione che emerge dalla delibera Anac n. 63/2023.
    Appalti, il conflitto d'interessi per parentela arriva fino al sesto grado
    Delibera ANAC 63/2023

  • Ciclo di incontri sulla misurazione della corruzione: dal prossimo 10  marzo, l'Anac organizza un Ciclo di incontri sulla misurazione della corruzione, a cui interverranno esponenti del mondo accademico, dell'Istat, di Re-act e dell'Autorità nazionale anticorruzione.
    Save the date - webinar: Ciclo di incontri sulla misurazione della corruzione

  • PA e normativa antiriciclaggio: la Pubblica amministrazione non è esonerata dall'individuazione del titolare effettivo, questa è l'indicazione in sintesi che si può trarre dallo Studio della Commissione antiriciclaggio del Notariato.
    Antiriciclaggio, anche le Pa sono tenute a individuare il titolare effettivo
    Commissione antiriciclaggio-  La ricerca del titolare effettivo

  • Il MIT in tema di appalti: l'impresa che risponde all'avviso di manifestazione di interesse deve essere già in possesso dei requisiti di partecipazione alla successiva gara. Per questo non è legittimo il comportamento di un operatore che richiede l'invito promettendo di qualificarsi tramite avvalimento soltanto dopo aver ricevuto la chiamata della stazione appaltante.
    Manifestazioni di interesse, l'impresa che chiede l'invito deve già possedere i requisiti per la gara
    Parere MIT 1667/2023

  • Subappaltatore responsabile dell’infortunio anche se dovuto a rischio interferenziale: la Cassazione (sentenza 5907/2023) ha detto che è vero che l'art. 26, comma 3 del d.lgs. 81/2008, pone esclusivamente a carico del committente lo specifico obbligo di redigere il Duvri; tuttavia, è anche vero che “il datore di lavoro non committente, pur non avendo l'onere di redigere il documento di valutazione dei rischi da interferenza, ha però il dovere di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi, anche quando dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva”.
    Subappaltatore responsabile dell’infortunio anche se dovuto a rischio interferenziale

RAPPORTO DI LAVORO

  • Nuovo codice di comportamento dei dipendenti Pubblici: il Consiglio di Stato si esprime negativamente. I giudici amministrativi esprimono importanti riserve, tra le quali si evidenziano quelle riferibili all’area dei doveri concernenti la tutela dell’immagine della pubblica amministrazione, in relazione all'utilizzo delle nuove tecnologie, mezzi di informazione, social media. rilevando una indeterminatezza delle condotte sanzionabili favorita anche dall’utilizzo di espressioni linguistiche molte delle quali tratte dal linguaggio tecnico e lasciate prive di definizioni atte a esplicitarne il significato”; egualmente, esprimono perplessità in relazione alle regole di condotta in materia di rispetto dell’ambiente, per le quali, secondo il Consesso, sarebbe opportuno fare “un’analisi che dia conto degli sprechi intervenuti nelle risorse e nei materiali e di quanto essi siano addebitabili a comportamenti individuali anziché a carenze di sistema ed al regime di finanziamento in consolidamento di bilancio.
    Parere n. 93/2023 Nuovo codice di comportamento dei dipendenti Pubblici - Parere non favorevole - Richiesta chiarimenti

  • ARAN sulla posizione economica B3: dalla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale tutti i soggetti presenti in graduatorie da B3 dovranno essere inquadrati come Operatori Esperti. Un "passo indietro" retributivo giustificato dalla rivoluzione apportata dal contratto 16/11/2022. Esiste però un'eccezione. Il primo inquadramento retributivo di quei soggetti potrà essere invece fissato nel trattamento economico dell'attuale B3 a condizione che l'ente effettui l'assunzione: sulla scorta di una programmazione delle assunzioni adottata prima del 1° aprile 2023, nella quale sia stata decisa l'assunzione di profili con accesso in B3; avendo dapprima previsto l'integrale copertura finanziaria delle assunzioni in parola nel bilancio dell'anno 2023, calcolandola, appunto, in base al costo di un B3.
    Aran, dal 1° aprile restano i B3 ma solo se previsti in bilancio e fabbisogni

  • La Cassazione sulla sanzione per mancata timbratura. La sanzione del licenziamento non va considerata un automatismo: è errato trarre l'intenzionalità della condotta fraudolenta del lavoratore dalla mera circostanza in sé dell'uscita dall'ufficio in mancanza di previa autorizzazione e timbratura che costituiscono violazione presuntivamente grave ma rispetto alla quale va sempre operato il contestuale e non frazionato esame degli elementi concreti dedotti dal lavoratore e diretti a vincere tale presunzione.
    Mancata timbratura del cartellino, la sanzione del licenziamento non è un automatismo
    Cassazione - sentenza n. 4800/2023

  • Accordi individuali di lavoro agile nella PA: anche per il datore di lavoro pubblico è in vigore fino al 30 giugno prossimo il dovere di assicurare lo smart working ai lavoratori affetti da particolari patologie, con una differenza di rilievo rispetto al privato, quella cioè di dover sottoscrivere l’accordo individuale. Nel pubblico impiego quindi, la coda lunga delle disposizioni emergenziali riferite al lavoro agile abbraccia soltanto i lavoratori fragili, che potranno vantare fino al 30 giugno il diritto allo smart working integrale, senza il vincolo della prevalenza della prestazione lavorativa resa in presenza, a condizione che l’attività si presti a essere resa a distanza. Per gli altri lavoratori, si applica la possibilità del lavoro agile, come stabilita dagli accordi individuali e come regolata nell’organizzazione dei diversi uffici.
    Nella Pa c’è l’obbligo degli accordi individuali per tutti