Notizie di interesse al 15.09.2023

Notizie di interesse al 15.09.2023

di Giovanni Zamponi -
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RAPPORTO DI LAVORO

  • Anticipo del Tfr/Tfs a favore dei dipendenti pubblici della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali: emanate le istruzioni dall'Inps per l'anticipo del Tfr/Tfs a favore dei dipendenti pubblici della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. La nuova forma di "cessione" è richiedibile, in modalità telematica, da parte degli iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali che eroga un finanziamento in unica soluzione ai richiedenti aventi diritto, dietro cessione pro solvendo della corrispondente quota maturata, disponibile e non ancora esigibile del Tfs/Tfr, con l'applicazione di un tasso di interesse nominale fisso in regime di capitalizzazione semplice pari attualmente all'1% annuo, più lo 0,50% per le spese di amministrazione.
    Requisiti e procedure per nuova prestazione di anticipazione del Tfs/Tfr

  • Niente retribuzione delle mansioni dirigenziali se in pianta organica manca il profilo: in tema di impiego pubblico contrattualizzato, l'espletamento di fatto di mansioni dirigenziali da parte di un funzionario, ai fini del riconoscimento del trattamento economico, presuppone in ogni caso l'esistenza del corrispondente posto nella pianta organica dell'ufficio. E non rileva neppure la mera qualificazione formale della funzione attribuita a titolo di reggenza.
    Niente retribuzione delle mansioni dirigenziali se in pianta organica manca il profilo

  • Nuovi termini di presentazione delle domande di disapplicazione del massimale contributivo per i dipendenti della PA: a seguito della conversione in legge del d.l. 44/2023, l’INPS fornisce indicazioni operative e procedurali sui nuovi termini di presentazione delle domande di disapplicazione del massimale contributivo per i dipendenti delle PA.
    Circolare INPS n. 80 del 14-09-2023

  • Contratti a termine fino a 36 mesi senza causale nelle PA: il nuovo comma 5-bis dell’art. 19 del d.lgs. 81/2015, introdotto dal Decreto lavoro (d.l. 48/2023) prevede che nella PA, nelle università private e negli enti di ricerca i contratti a termine possano arrivare fino a 36 mesi senza causale. Il comma 5-bis individua due perimetri di applicazione della deroga: il primo, fa riferimento alle «pubbliche amministrazioni, nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, da istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione ovvero enti privati di ricerca», mentre il secondo individua specifiche mansioni svolte dai lavoratori cui si applica la deroga e in particolare a quelli chiamati a svolgere «attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all’innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa». La disposizione si presenta molto generica e i perimetri individuati dalla norma sembrano agire in modo distinto, anche tenendo conto della formulazione disgiuntiva adottata dal legislatore tra le due disposizioni. Si auspicano chiarimenti da parte del Ministero.
    Contratti a termine validi fino a 36 mesi senza causale per la Pubblica amministrazione

  • Licenziamento illegittimo in caso di assoluzione: secondo la Cassazione (sentenza n. 26042/2023), la sentenza di assoluzione è qualificabile come “prova atipica dell’insussistenza dell’addebito disciplinare rientrante nel perimetro della parallela imputazione penale” e, pertanto, può essere un elemento di convincimento per il giudice, se non smentita dal raffronto critico, per la valutazione della condotta del lavoratore e della prova della giusta causa del licenziamento.
    L’assoluzione può rendere il licenziamento illegittimo

  • Docenza universitaria incompatibile con la carica di amministratore della partecipata anche senza poteri gestori: il docente universitario che riveste la carica di amministratore di una società partecipata, ancorché in assenza di deleghe esplicite e di poteri gestori, resta pur sempre implicato in scelte di governo con le connesse responsabilità amministrative volte a tutelare l'ente socio nei limiti della relativa partecipazione. In tal caso è pertanto obbligatorio il collocamento in aspettativa senza assegni del docente ai sensi del Dpr 382/1980, senza che residui spazio per un apprezzamento discrezionale da parte dell'ateneo per accertare la sussistenza o meno di una condizione di incompatibilità del docente stesso. Lo ha stabilito il Tar Veneto, Sezione I, con la sentenza n. 1223/2023.
    Docenza universitaria incompatibile con la carica di amministratore della partecipata anche senza poteri gestori

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

  • Sulle stabilizzazioni il nodo della «selettività» del primo reclutamento: l’art. 28 del d.l. 75/2023 chiarisce che solo i Comuni possono prevedere nei concorsi una riserva fino al 50% per i precari. Resta attuale la tesi della sezione giurisdizionale della Campania che con la sentenza n. 200/2017 ha affermato che «la procedura selettiva di natura concorsuale resta un presupposto fondamentale per l’assunzione a tempo indeterminato anche nel contesto di un percorso di stabilizzazione». La stabilizzazione «risulta regolarmente avvenuta se l'iniziale rapporto di lavoro precario che ne costituisce il fondamento o la successiva assunzione a tempo indeterminato sono avvenuti in base a una procedura selettiva concorsuale».
    Sulle stabilizzazioni il nodo della «selettività» del primo reclutamento

  • Giudizio di ottemperanza avverso provvedimento contrario al giudicato: secondo il giudice amministrativo, il ricorso per ottemperanza è proponibile solo quando la PA adotta un provvedimento che si ritiene contrastante rispetto a quanto stabilito dalla sentenza passata in giudicato o divenuta esecutiva.
    Processo amministrativo, giudizio di ottemperanza a percorso obbligato
    Consiglio di Stato, sentenza n. 7460/2023

ACCESSO AGLI ATTI

  • L’onere di giustificare le richieste di accesso difensivo grava anche sulle PA: anche la P.A. che sia interessata ad acquisire documenti amministrativi da un'altra P.A. è soggetta ai limiti dell'accesso documentale previsti dall'art. 24 della l. 241/1990, pertanto ha l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'accesso difensivo ex art. 24, comma 7.
    TAR Roma - Sentenza n. 13414/2023

  • Dimostrazione dell’inesistenza del documento: una volta che la P.A. abbia attestato l'inesistenza del documento richiesto, spetta al richiedente dimostrare il contrario ed in assenza di tale prova l'accesso non può essere esercitato. L’esistenza del documento richiesto “va acquisito in termini di fatto costitutivo della pretesa ostensiva, sicché - giusta l’ordinaria cadenza dell’onere probatorio: cfr. art. 2697 c.c. - la sua (allegazione e) dimostrazione grava sulla parte che intenda far valere il diritto, la quale può, beninteso, assolvervi anche attraverso presunzioni ovvero in via indiziaria”.
    Consiglio di Stato - Sentenza n. 7787/2023

PRIVACY

  • Accesso del dipendente ai dati raccolti dall’azienda investigativa: il Garante privacy ha affermato che il lavoratore ha diritto ad avere accesso ai propri dati personali, compresi quelli contenuti nella relazione dell’agenzia investigativa incaricata dall’azienda di raccogliere informazioni sul suo conto e quelli che non sono stati trasferiti nella contestazione disciplinare.
    Lavoro: sì all’accesso del dipendente alla relazione investigativa

APPALTI E ANTICORRUZIONE