Notizie di interesse al 02.02.2024

Notizie di interesse al 02.02.2024

di Beatrice Bastianello -
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RAPPORTO DI LAVORO

  • Esonero contributivo delle lavoratrici con figli: l'INPS ha approvato l'esonero contributivo per le lavoratrici con figli, come previsto dalla legge di Bilancio 2024. L'agevolazione, operativa dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, esenta le lavoratrici dal pagamento dei contributi previdenziali in busta paga, senza influire sulla loro posizione pensionistica. La misura si applica per tre anni e riguarda principalmente le lavoratrici con almeno tre figli. Per il 2024, sono incluse anche quelle con almeno due figli, purché il più giovane abbia meno di 10 anni. L'esonero può essere richiesto per contratti a tempo indeterminato e viene esteso a lavoratrici con apprendistato o in somministrazione, ma non si applica alle lavoratrici domestiche. L'importo massimo di riduzione contributiva è di 3000 euro annui, applicato mensilmente o giornalmente. 
    Circolare INPS  n. 27 del 31-01-2024

  • Sistema INPS per gestione delle pensioni anticipate flessibili: il messaggio dell’INPS comunica l'implementazione di un sistema per la gestione delle domande di pensione, consentendo la presentazione delle istanze di pensione anticipata flessibile, come previsto dalla legge del 30 dicembre 2023.
    Messaggio INPS n. 454 del 01-02-2024

  • Pensioni e incumulabilità con redditi da lavoro: la normativa vigente stabilisce alcuni casi di incumulabilità tra le pensioni e i redditi da lavoro: per esempio la non cumulabilità con i redditi provenienti sia da lavoro dipendente che autonomo è prevista per le pensioni quota 100, quota 102 e pensioni anticipate flessibili dal primo giorno di decorrenza della pensione fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia.
    Comunicato stampa INPS del 30 gennaio 2024

  • Valutazione della responsabilità della PA in caso di presunte condizioni stressogene: nel valutare situazioni legate a presunte condotte vessatorie o stressogene in ambito lavorativo, è necessario analizzare attentamente le circostanze specifiche del caso. La Corte ha sottolineato che, anche se possono sussistere difficoltà operative e di comunicazione, ciò non implica automaticamente la presenza di comportamenti persecutori o vessatori da parte del datore di lavoro (quindi di mobbing) e nemmeno di straining (fattispecie più tenue del mobbing).
    Cassazione, ordinanza n. 2870/2024

  • La Cassazione salva il lavoro precario: da garantire la continuità delle prestazioni: le clausole contrattuali che discriminano i lavoratori a tempo determinato possono essere disapplicate se sono in contrasto con le norme dell'Unione Europea. La Cassazione sostiene che interpretare in modo troppo letterale tali clausole può condurre a una discriminazione ingiustificata dei lavoratori a tempo determinato, in violazione delle normative europee. Inoltre, si sottolinea che l'esperienza professionale maturata durante i contratti a termine dovrebbe essere considerata utile per l'assunzione a tempo indeterminato a meno che non sia trascorso un periodo di "soluzione di continuità" che renda questa esperienza non pertinente per il nuovo incarico.
    La Cassazione salva il lavoro precario: da garantire la continuità delle prestazioni
    Cassazione, ordinanza n. 1065/2024

  • Legittimo il licenziamento del dipendente che lavora altrove durante la malattia: la Corte di Cassazione, con l'ordinanza 1472/2024, ha stabilito che svolgere attività durante un'assenza per malattia costituisce un illecito di pericolo, anche se non ha effettivamente causato un'incapacità temporanea di ripresa del lavoro. Nel caso specifico, una lavoratrice licenziata per aver lavorato in una pizzeria durante un congedo per lombalgia ha visto respinto il ricorso in cassazione. La Corte ha sostenuto che tale comportamento viola il vincolo fiduciario con il datore di lavoro, dimostrando scarsa correttezza e buona fede nel rapporto di lavoro.
    Legittimo il licenziamento del dipendente che lavora altrove durante la malattia
    Cassazione, ordinanza n. 1472/2024

  • In ferie stessa retribuzione di quando si lavora: la Cassazione, con la sentenza 2674/2024, ha stabilito che la retribuzione dovuta durante le ferie annuali, in conformità all'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE come interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea, comprende ogni importo pecuniario correlato all'esecuzione delle mansioni e allo status del lavoratore. La decisione mira a evitare che una diminuzione della retribuzione durante le ferie possa scoraggiare i dipendenti dal fruire di questo periodo di riposo.
    In ferie stessa retribuzione di quando si lavora
    Cassazione, ordinanza n. 2674/2024

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

  • Terzietà dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari: la Cassazione ha sottolineato, nell’ordinanza n. 1016/2024, che il principio di terzietà, fondamentale per la corretta individuazione dell'ufficio dei procedimenti disciplinari, non deve essere confuso con l'imparzialità dell'organo giudicante. Il giudizio disciplinare, infatti, è condotto dal datore di lavoro, che è parte del rapporto e non può essere completamente imparziale. La legge sulla competenza per i procedimenti disciplinari, in particolare gli articoli 55 e 55-bis del d.lgs. 165/2001, deve essere interpretata in modo da garantire il diritto di difesa dei dipendenti pubblici senza eccessivo formalismo.
    La terzietà dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD)
    Cassazione, ordinanza n. 1016/2024

  • Inconferibilità e incompatibilità: consultazione per i modelli delle dichiarazioni pubbliche: l’ANAC ha avviato una consultazione on line sui modelli relativi alle dichiarazioni di incompatibilità e inconferibilità. Questa iniziativa coinvolge dirigenti, direttori e titolari di incarichi dirigenziali e amministrativi che hanno il compito di rendere pubblici questi modelli.
    Inconferibilità e incompatibilità: consultazione per i modelli delle dichiarazioni pubbliche

  • Illegittimo il divieto di pagare al dipendente pubblico le ferie non godute in caso di dimissioni volontarie: la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza del 18 gennaio 2024 (C‑218/22), ha dichiarato che il divieto introdotto dall'art. 5, comma 8, del d.l. 95/2012, che impedisce di pagare un'indennità finanziaria per le ferie non godute in caso di dimissioni volontarie di un lavoratore pubblico dipendente, è illegittimo. Tale divieto, infatti, contrasta con la direttiva 2003/88/CE sull'organizzazione dell'orario di lavoro e con l'art. 31, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Secondo la Corte, il divieto viola il diritto del lavoratore alle ferie annuali retribuite e non può essere giustificato dalla necessità di contenere la spesa pubblica o dalle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico. In ogni caso, però, i dirigenti pubblici sono responsabili di prendere iniziative affinché i dipendenti fruiscano delle ferie anziché monetizzarle: infatti i dipendenti e i dirigenti hanno diritto alla monetizzazione delle ferie non godute, a meno che l'ente dimostri che la scelta di non fruirne è esclusivamente del lavoratore.
    Illegittimo il divieto di pagare al dipendente pubblico le ferie non godute in caso di dimissioni volontarie
    Dirigenti responsabili per non avere assunto tutte le iniziative necessarie al collocamento in ferie del personale
    Corte di Giustizia Unione Europea, sent. n. 218/22 del 2024

APPALTI E ANTICORRUZIONE