Notizie di interesse al 30.04.2024

Notizie di interesse al 30.04.2024

di Beatrice Bastianello -
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UNIVERSITÀ

  • Prove di ammissione ad Architettura: è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 627/2024, contenente le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione di architetto per il prossimo anno accademico. La data della prova di ammissione (non oltre il 30 settembre 2024), le modalità per potersi candidare e quelle per lo svolgimento delle prove, il numero dei posti disponibili saranno indicati nei bandi che verranno predisposti dai singoli atenei.
    Università, definite le modalità e i contenuti delle prove di ammissione a Architettura

  • Nuovi percorsi di abilitazione per la docenza nelle scuole secondarie: per l’anno accademico 2023/24 sono disponibili  51.753 posti per i nuovi percorsi di abilitazione per diventare insegnanti alle scuole medie e superiori, previsti dal Dl 36 del 2022, che in attuazione del PNRR, ha introdotto l’obbligo di possedere 60 crediti universitari (erogati dagli atenei) o accademici (gestiti dalle Afam) in abbinata alla laurea se ci si vuole abilitare in una classe di concorso per poi tentare la strada della cattedra. Il numero finale delle disponibilità offerte da atenei e Afam è contenuto in un decreto del MUR, che, con un altro Dm, ha definito anche la quota di posti riservata ai precari e a coloro che hanno partecipato alla selezione straordinaria introdotta dal d.l. 73/2021.
    In università e Afam pronti 51mila posti per i futuri docenti

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

  • Presupposti per la risarcibilità del danno da ritardo: il Consiglio di Stato sostiene che il danno da ritardo della PA non discende automaticamente dallo scorrere del tempo, ma sussiste solo in presenza dei necessari presupposti di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante) e oggettivo (ingiustizia del danno, nesso causale, prova del pregiudizio subito). Inoltre, il fatto lesivo deve essere collegato da un nesso causale ai pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali lamentati. Il danneggiato deve provare la violazione dei termini procedimentali, il dolo o la colpa della PA; il danno ingiusto, il nesso di causalità materiale o strutturale. Secondo il Consiglio di Stato, anche la negligenza del privato consistente nel non aver azionato gli strumenti di tutela messi a disposizione dall’ordinamento integra violazione dell’obbligo di cooperazione che, in quanto tale, interferisce sul nesso causale tra ritardo della PA e danno asserito.
    Ritardi della Pa, niente risarcimento se il danneggiato non dimostra “cooperazione”
    Consiglio di Stato, sentenza n. 3375/2024

  • Newsletter PArliamo di aprile 2024
    Online la newsletter e il podcast PArliamo di aprile
RAPPORTO DI LAVORO
  • Differenza tra mobbing e demansionamento: in caso di demansionamento non occorre dimostrare l’intento persecutorio del datore di lavoro, requisito necessario, invece, per integrare la fattispecie del mobbing. Tuttavia, occorre tenere in considerazione che il demansionamento può essere una modalità di estrinsecazione del disegno persecutorio che integra il mobbing: in tal caso, la nozione di demansionamento applicabile è quella anteriore alla riforma del 2015 (d.lgs. 81/2015), e si sostanzia nel depauperamento qualitativo della prestazione lavorativa, ove essa sia mossa da intento vessatorio, ancorché giustificata e giustificabile sul piano organizzativo e comunque rispettosa formalmente del livello e del ruolo precedentemente rivestiti dal dipendente. Il danno morale determinato dal demansionamento quale espressione di mobbing si identifica con quello derivante dal comportamento persecutorio complessivo.
    Differenza tra mobbing e demansionamento e risarcimento del danno
    Consiglio di Stato, sentenza n. 2354/2024

  • Dovere di vigilanza da parte del dirigente: il dirigente può essere soggetto a sanzione disciplinare quando contravviene al proprio dovere di sovrintendere, nell’esercizio del proprio potere direttivo, al corretto svolgimento dell’attività del personale assegnato alla struttura, e al rispetto delle norme del codice di comportamento e disciplinare. La Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8642/2024 ha affermato, quindi, che una “tolleranza di irregolarità di servizio” o la configurabilità del “grave danno all’ente” comportano una sanzione disciplinare.
    Procedimento disciplinare e vigilanza da parte del dirigente

  • Pendenza di procedimento penale non determina esclusione dal concorso: le cause di esclusione previste dal bando di selezione di un concorso pubblico devono essere interpretate come tassative e non possono essere integrate da eventuali ulteriori requisiti richiesti nel modello obbligatorio di dichiarazione da utilizzare per partecipare alla procedura selettiva. Nel caso trattato, il Consiglio di Stato ha affermato che la mera pendenza di un procedimento penale non può essere considerata causa impeditiva all’assunzione, solo perché previsto nel modello di dichiarazione, considerando anche che le norme di riferimento in materia non prevedono che tale circostanza rilevi quale causa di esclusione dalla procedura selettiva.
    Concorsi, non va escluso chi non dichiara la pendenza del procedimento penale
    Consiglio di Stato, sentenza n. 3001/2024

  • Criteri di valutazione dei concorsi stabiliti anche dopo la visione dei nominativi dei candidati: il TAR Umbria ha affermato che i principi di trasparenza e imparzialità non sono violati dalla circostanza che la commissione giudicatrice stabilisca i criteri di valutazione delle prove d’esame dopo aver preso conoscenza dei nominativi dei candidati, in particolar modo quando questi siano numerosi. Infatti, la giurisprudenza consolidata ritiene che i criteri valutativi debbano essere fissati prima dell’inizio delle operazioni di valutazione, ma non necessariamente durante la prima seduta.
    Criteri di valutazione nei concorsi anche dopo aver preso visione dei nominativi dei candidati
    TAR Umbria, sentenza n. 240/2024

  • Trattamento economico nel secondo mese del congedo parentale: il Dipartimento della Funzione Pubblica esprime un parere sulle modalità applicative dell’art. 1, comma 179, della l. 213/2023, affermando che “Con tale intervento normativo, che incide, quindi, sul Testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il trattamento economico per il secondo mese di congedo parentale viene elevato dal 30% all’80% a favore di coloro che, alla data del 31 dicembre 2023, risultino ancora in congedo di maternità o paternità ovvero ne fruiscano successivamente. Ne restano, invece, esclusi coloro che, al 31 dicembre 2023, abbiano già fruito interamente del periodo di astensione obbligatoria di cui ai capi III e IV del citato Testo unico, per i quali, quindi, il trattamento economico rimane invariato come da normativa previgente.”. La misura in questione si ritiene immediatamente applicabile a tutti i lavoratori dipendenti, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa di riferimento.
    Dipartimento della funzione pubblica, parere 13398 del 20/02/2024 sulle modalità applicative dell’articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2023, n. 213

  • Decontribuzione per lavoratrici madri nella busta paga di maggio: l’art. 1, commi 180 e ss., della legge 213/2023 ha introdotto l’azzeramento della quota dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, sia nel settore pubblico che in quello privato. Nel settore pubblico, il riconoscimento della decontribuzione per le lavoratrici madri dovrebbe cominciare con la busta paga di maggio e con il riconoscimento delle quote arretrate dal 1° gennaio 2024.
    Bonus per le lavoratrici madri

  • Inapplicabilità dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle PA: l’INPS fornisce indicazioni in merito all'applicabilità, fino al 31 dicembre 2024, dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle PA di cui al d.lgs. 165/2001 alla Gestione dipendenti pubblici per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2019, e delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle medesime PA alla Gestione separata di cui all'art. 2, commi 26 e ss., della l. 335/1995, nonché all'inapplicabilità, fino al 31 dicembre 2024, delle disposizioni in materia di sanzioni civili di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 116 della l. 388/2000.
    Circolare INPS n. 58 del 22-04-2024

  • Gestione delle richieste di accertamento sanitario per i dipendenti pubblici: è stata implementata la funzionalità che consente alle Amministrazioni di specificare la tipologia della “Richiesta di accertamento sanitario per dipendenti pubblici” ex art. 45, commi 3-bis e 3-ter, del d.l. 73/2022, sia per le prime istanze che per quelle di rivedibilità, con particolare riferimento a inabilità ex l. 335/95, inidoneità, pensioni di guerra, causa di servizio, assegni annessi alle decorazioni al Valor Militare, reversibilità e assegni accessori dei familiari degli ex deportati nei campi di sterminio KZ, reversibilità dell’assegno di benemerenza concesso ai perseguitati politici, antifascisti e razziali, pensione ai superstiti Gestione Dipendenti Pubblici - Orfani Maggiorenni Inabili. Inoltre, è stata predisposta la funzionalità per l’inserimento da parte dell’Amministrazione, della data di notifica del verbale all’interessato
    Messaggio INPS n. 1643 del 29-04-2024

PRIVACY

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

  • Accesso documentale delle OO.SS.: le organizzazioni sindacali possono esercitare il diritto di accesso documentale ex artt. 22 e ss. della l. 241/1990, indipendentemente dal livello di rappresentatività, rispetto a documenti che riguardino le loro prerogative quali istituzioni esponenziali di una determinata categoria di lavoratori o le posizioni dei singoli iscritti nel cui interesse esse operano, a patto che le istanze non configurino una forma di controllo generalizzato dell'attività delle PA.
    Consiglio di Stato, sentenza n. 1295/2024

  • Incarico di consulente tecnico del Pm a dipendente pubblico: l’ANAC, con Atto del Presidente del 10 aprile 2024, si è pronunciata sull’applicabilità degli obblighi di trasparenza agli affidamenti di incarichi di consulente tecnico a dipendenti della PA (per esempio, ad un professore universitario) da parte dei Pubblici ministeri. ANAC ritiene infatti che gli obblighi di trasparenza mal si concilino con tale tipologia di incarichi, che non devono dunque essere pubblicati.
    Tuttavia, l’ANAC reputa opportuno pubblicare di un elenco dei consulenti tecnici della Procura, suddiviso per appartenenza ai diversi campi di svolgimento degli accertamenti tecnici necessari ai fini delle indagini e delle successive attività processuali del Pm. Dato che non sussiste una previsione normativa che disponga espressamente la pubblicazione di tali dati, sarebbe auspicabile che le PA possano decidere di pubblicare l’elenco in esame nella sezione ‘Amministrazione trasparente’, alla voce ‘dati ulteriori’.
    Consulenze dei Pm ai dipendenti della Pubblica amministrazione: non c’è obbligo di pubblicazione, ma sarebbe utile