RICERCA MEDICA E PRIVACY
- Partecipazione all'iter per l'adozione di nuove Regole deontologiche per le ricerche mediche entro il 5 agosto 2024: gli enti di ricerca, le università e i ricercatori, anche tramite associazioni scientifiche o di categoria maggiormente rappresentative nell'ambito delle "ricerche mediche", possono presentare richiesta di partecipazione all'iter di adozione delle nuove Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica scrivendo all'indirizzo PEC: protocollo@pec.gpdp.it).
Il Provvedimento n. 298/2024 individua anche la disciplina transitoria per l'immediata applicabilità del nuovo art. 110 Codice privacy, in seguito all'eleminazione obbligo di consultare preventivamente il Garante. Per quanto riguarda le garanzie aggiuntive individuate che le università dovranno osservare, nelle more dell'adozione delle "Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica", il Garante privacy: a) conferma l'applicabilità delle vigenti Regole deontologiche e delle Prescrizioni per la ricerca in ambito medico (all. 1.5 del Provv. n. 146/2019); b) introduce l'obbligo generalizzato di svolgere, pubblicare e comunicare al Garante privacy la valutazione di impatto (c.d. DPIA), ai sensi dell'articolo 35 del GDPR.
GARANTE PRIVACY, Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica ai sensi degli artt. 2-quater e 106 del Codice (Provvedimento n. 298 del 9 maggio 2024)
Vedi anche il DOSSIER, Deroga al consenso nella ricerca medica senza parere preventivo del Garante privacy (nuovo art. 110 Codice privacy)
UNIVERSITÀ
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Nuovi gruppi scientifico-disciplinari per docenti e ricercatori: è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto ministeriale per la definizione dei nuovi gruppi scientifico-disciplinari, in sostituzione dei settori concorsuali e dei macrosettori concorsuali. Gli atenei avvieranno le attività finalizzate all’inquadramento dei professori di prima fascia e di seconda fascia e dei ricercatori nei nuovi 190 gruppi scientifico-disciplinari, definiti su proposta del CUN, mediante l’apposita piattaforma informatica messa a disposizione degli atenei e dei docenti nella stessa giornata di domani.
Università, entrano in vigore i nuovi gruppi scientifico-disciplinari per i docenti e i ricercatori
Decreto del MUR n. 639 del 02-05-2024 -
Decreti del MUR per la ripartizione dei fondi per l’a.a. 2024/2025: il ministro dell’Università e della Ricerca ha firmato i decreti con cui si definiscono le modalità di ripartizione di oltre 225 milioni per l’anno accademico 2024/2025 e la relativa procedura per l’accreditamento ai corsi. Per la prima volta Conservatori, Accademie e Isia avranno la possibilità di attivare in autonomia dottorati.
Decreto del MUR n. 629/2024
Decreto del MUR n. 630/2024
PNRR: Il Ministro Bernini ha firmato i decreti per la ripartizione di 225 milioni di fondi per l'anno accademico 2024/2025 -
MOU per rafforzare la cooperazione scientifica tra Italia e Algeria: il Ministro dell’Università e della Ricerca e il Ministro dell'Istruzione Superiore d'Algeria hanno firmato oggi ad Algeri un Memorandum of understanding per rafforzare la cooperazione scientifica tra i due Paesi.
Piano Mattei, Bernini in Algeria firma MOU per rafforzare cooperazione scientifica
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
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Mancata assunzione di un vincitore di concorso: la Cassazione, con ordinanza 9840/2024, sostiene che l’amministrazione può discrezionalmente determinare e modificare la pianta organica sulla base delle proprie esigenze strutturali e funzionali, nel rispetto dei limiti di spesa. L’amministrazione ha anche il potere/dovere di interrompere le procedure selettive dalle quali possano derivare nuove assunzioni non più necessarie, in conformità ai principi di trasparenza, buon andamento ed efficienza della PA: il diritto soggettivo all’assunzione viene degradato a interesse legittimo, non inciso dal legittimo atto amministrativo di organizzazione, insuscettibile come tale di disapplicazione.
Modifica della dotazione organica e variazione delle esigenze di personale -
Differimento della prova orale in caso di gravidanza a rischio: secondo il TAR Lazio, è irragionevole non acconsentire al differimento delle prove orali del concorso alla candidata incinta e a rischio aborto. In tali casi, non sussistono le esigenze di svolgimento simultaneo della verifica di tutti i candidati che si presentano, invece, quando la selezione avviene con prova scritta. Soprattutto quando la commissione ha una notevole discrezionalità nella valutazione delle istanze di rinvio, l’esercizio del potere amministrativo deve avvenire secondo una prospettiva costituzionalmente orientata, bilanciando i valori in gioco e applicando i canoni di giustizia sostanziale, se ciò non contrasta con la necessità di tutelare l’imparzialità dell’azione amministrativa (FONTE: Sole 24 Ore - Norme & Tributi, 14 maggio 2024.
TAR Lazio, sentenza n. 5765/2024 -
Pubblicato il Regolamento europeo (c.d. eIDAS 2) sull’istituzione del quadro europeo relativo a un’identità digitale: Il nuovo regolamento europeo 2024/1183, che modifica il regolamento eIDAS del 2014 sull’identità digitale, introduce il Portafoglio Europeo di Identità Digitale (EUDI Wallet), funzionale a garantire a tutte le persone un’identità digitale europea accessibile, sicura e affidabile. Inoltre, eIDAS 2 contiene numerose novità che riguardano la presenza di nuovi servizi fiduciari e una nuova impostazione per quelli già presenti nella versione precedente del regolamento.
Regolamento UE 2024/1183 - eIDAS 2 -
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RAPPORTO DI LAVORO
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Pensione anticipata c.d. opzione donna: l’art. 1, comma 138, della legge di bilancio 2024 estende il diritto alla pensione anticipata c.d. opzione donna alle lavoratrici che maturano, entro il 31 dicembre 2023, un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 61 anni e che, alla data della domanda, si trovino in una delle condizioni indicate nell’art. 16, comma 1-bis, del d.l. n. 4/2019. Per ulteriori dettagli, si rimanda alla circolare dell’INPS sottoindicata.
Circolare INPS n. 59 del 03/05/2024 -
Applicativo per il c.d. Bonus mamme: è stato rilasciato l’applicativo per la comunicazione dei codici fiscali dei figli da parte della lavoratrice madre che intenda usufruire del c.d. bonus mamme (“Utility Esonero Lavoratrici Madri”). Maggiori informazioni nel messaggio dell’INPS sottoindicato.
Messaggio INPS n. 1702 del 06/05/2024
PRIVACY e A.I.
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L’esercizio al diritto di accesso ai propri dati non richiede motivazione: il Garante privacy ha osservato che, in via generale, il lavoratore ha diritto di accedere ai propri dati conservati dal datore di lavoro, a prescindere dal motivo della richiesta, dal momento che il diritto di accesso ha lo scopo di consentire all’interessato di avere il controllo sui propri dati personali e di verificarne l’esattezza. Tale diritto non può essere negato o limitato a secondo della finalità della richiesta. Infatti, il GDPR non richiede agli interessati di giustificare le proprie richieste di esercizio dei diritti e non attribuisce al titolare del trattamento la facoltà di verificare i motivi della richiesta. Tale interpretazione è stata chiarita anche dall’EDPB nelle Linee guida sul diritto di accesso e dalla Corte di Giustizia dell’UE.
Garante privacy, provvedimento n. 137 del 7 marzo 2024
Lavoro: Garante Privacy, il dipendente ha il diritto di accedere ai propri dati. Sanzione di 20mila euro ad una banca -
Privacy e controlli sul lavoro: nel trattare i dati personali dei lavoratori, il datore di lavoro deve rispettare non solo le prescrizioni contenute nel GDPR, ma anche le norme nazionali: in questo contesto, il Codice privacy richiama esplicitamente le disposizioni nazionali settoriali che proteggono la dignità dei lavoratori sul luogo di lavoro (quindi, in particolare, lo Statuto dei Lavoratori), specialmente riguardo ai possibili controlli da parte del datore di lavoro. Le due fonti, dunque, offrono una doppia protezione: la violazione delle disposizioni previste dallo Statuto dei Lavoratori può comportare un’infrazione anche del GDPR, il quale può o meno interagire con lo Statuto stesso.
Nell’ambito dell’attività lavorativa, il dipendente può essere soggetto a una serie di controlli: la norma che regola tale fenomeno è l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.
Le informazioni ottenute dal datore di lavoro in violazione della normativa sulla privacy e utilizzate come prove contro il lavoratore potrebbero essere considerate inutilizzabili dal giudice a causa dell’illiceità del trattamento, come nel caso in cui siano stati effettuati controlli difensivi senza rispettare le condizioni di legittimità stabilite dalla giurisprudenza. Non sussiste un orientamento consolidato relativamente alle informazioni ottenute con il consenso dell’interessato, ma in tal caso il datore di lavoro lavoro, in caso di contestazione da parte del lavoratore, ha l’onere di dimostrare che il consenso è stato ottenuto in modo libero e informato e che sono stati forniti tutti gli strumenti necessari per comprendere il trattamento.
Per altri approfondimenti, si segnalano gli articoli sottostanti.
GDPR e Statuto dei Lavoratori:doppio binario o normative a confronto?
L’utilizzabilità della prova in giudizio: casi applicativi
La conservazione dei dati da controlli sul lavoro diretti e indiretti
La problematica dell’uso promiscuo dei beni aziendali -
Vietato l’uso di software A.I. per rilevare condotte anomale durante gli esami: secondo la Cassazione (ordinanza n. 12967/2024), il software che cattura automaticamente le immagini video e lo schermo dello studente identificando i momenti in cui venivano rilevati comportamenti anomali mediante registrazione video e istantanee scattate a intervalli casuali effettua un trattamento illegittimo di dati biometrici, dato che il software, sulla base di riprese e analisi delle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica, le elabora, evidenziando comportamenti o elementi inconsueti, producendo un elaborato che consente l'identificazione univoca della persona fisica. Resta irrilevante la circostanza che l'esito finale del trattamento sia successivamente sottoposto alla verifica di una persona fisica.
Esami universitari a distanza, vietato usare l’IA per scovare i furbetti -
Diritto d’autore su immagini create con l’A.I.: la Cassazione, con ordinanza 1107/2023, ha introdotto il principio del “tasso di creatività”, in forza del quale il riconoscimento del diritto d’autore su un’opera creata con l’intelligenza artificiale deve essere valutato caso per caso, considerando il ruolo umano nel processo creativo con l’I.A. Se l’opera ottenuta è in grado di “riflettere la personalità del suo autore, manifestando le sue scelte libere e creative” non si può escludere a priori tutela autoriale, dal momento che l’ideazione e la formulazione dei prompt può costituire un’espressione della creatività umana.
A.I.: un’immagine creata con l’intelligenza artificiale è tutelata dal diritto d’autore?
ACCESSO AGLI ATTI
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Il diritto d’autore e di proprietà industriale non limita il diritto d’accesso: secondo il Tar Lazio, in ambito di concorsi pubblici, il diritto d’autore e la proprietà industriale non possono precludere la riproduzione di documenti nell’ambito dell’esercizio del diritto d’accesso, potendo unicamente limitare la riproduzione che ne consenta uno sfruttamento economico. Resta inteso che l’uso appropriato delle informazioni ottenute attraverso l’esercizio di tale diritto costituisce non solo la funzione per cui è consentito l’accesso agli atti ma anche il limite del loro utilizzo, sotto la personale responsabilità dell’autore della condotta.
Test concorsuali, il diritto d’accesso prevale su quello d'autore
Tar Lazio, sentenza n. 3319/2024
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
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Potere di vigilanza Anac sulla congruità delle determinazioni assunte dai Rpct: nel Comunicato del Presidente del 23 aprile 2024, ANAC afferma che spetta al Rpct il compito di curare il rispetto delle disposizioni sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi secondo quanto stabilito dal d.lgs. 39/2013. Anac può però sempre esercitare un generale potere di vigilanza sul rispetto di tali disposizioni, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi. Tale potere sussiste sia nei casi in cui il procedimento di contestazione sia stato avviato internamente all’ente dal Rpct, che nei casi in cui tale procedimento sia stato avviato d’ufficio da Anac: le valutazioni di quest’ultima superano quelle errate eventualmente compiute dai Rpct.
Potere di vigilanza Anac sulla congruità delle determinazioni assunte dai Responsabili Anticorruzione -
Monitoraggio della trasparenza per il 2024: l’Anac, con la delibera n. 213/2024, ha dettato i tempi e i contenuti della verifica sugli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza. Il controllo deve riferirsi alla pubblicazione delle informazioni al 31 maggio e la pubblicazione dell’attestazione degli Oiv o degli organismi con funzioni analoghe deve avvenire entro il 15 luglio 2024. Si è scelto di non controllare la sezione dei bandi di gara, contratti e appalti. Gli Oiv e gli altri organismi che avranno evidenziato al 31 maggio 2024 saranno tenuti a monitorare le misure di adeguamento adottate dalle amministrazioni verificando al 30 novembre 2024.
Trasparenza, al via il monitoraggio per il 2024