LEXITALIA

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di Giorgio Valandro -
Numero di risposte: 6

CHIAMATA DEI PROFESSORI UNIVERSITARI

di Paola Solazzo -

La Corte Costituzionale, con sentenza 09 aprile 2019 n. 78, ha dichiarato infondate la questioni di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario), nella parte in cui non prevede – tra le condizioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti per la chiamata dei professori universitari – il rapporto di coniugio con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell’ateneo.

Il vincolo matrimoniale è infatti connotato da un elemento volontaristico, il quale ultimo potrebbe rendere eludibile l'eventuale previsione normativa dell’incandidabilità del coniuge. Peraltro, in altri ordinamenti, da un lato, vengono promossi percorsi accademici che favoriscono l’unità familiare, e, dall’altro, il rischio di possibili condizionamenti all’accesso alla carriera accademica è neutralizzato attraverso meccanismi diversi dalla drastica previsione dell’incandidabilità. L’attuale regolazione delle situazioni che precludono la partecipazione alle procedure di chiamata costituisce, dunque, il risultato di un bilanciamento non irragionevole tra la pluralità degli interessi in gioco.

Da LexItalia n. 04/2019 del 26 aprile 2019

DIRITTO DI ACCESSO NEGLI APPALTI

di Paola Solazzo -

Il TAR Toscana, sez. III, con sentenza 17 aprile 2019 n. 577, si è pronunciato in materia di diritto di accesso agli atti e, in particolare, di diritto di accesso agli atti di una gara pubblica. Secondo i giudici, deve ritenersi sussistente nell’ordinamento una disciplina complessa, risultante dall’applicazione dei diversi istituti dell’accesso agli atti e di quello civico, i quali hanno diverso ambito di operatività. Per quanto riguarda infatti gli atti e i documenti della fase pubblicistica del procedimento, oltre all’accesso agli atti ex l. n. 241/1990, è consentito anche l’accesso civico generalizzato ex d.lgs. n. 33/2013, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Per quanto riguarda invece gli atti e i documenti della fase esecutiva del rapporto contrattuale tra stazione appaltante ed aggiudicataria, è consentito esclusivamente l'accesso agli atti ex l. n. 241/1990, nel rispetto delle condizioni e dei limiti individuati dalla giurisprudenza.

Da LexItalia n. 04/2019 del 26 aprile 2019 

MONETIZZAZIONE DELLE FERIE NON GODUTE

di Paola Solazzo -

Il TAR Piemonte, prima sezione, con sentenza n. 422 dell'8 aprile 2019, ha statuito che il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute dal pubblico dipendente, anche in mancanza di una norma espressa che preveda la relativa indennità, discende direttamente dallo stesso mancato godimento delle ferie, in armonia con l’art. 36 Cost., quando sia certo che tale vicenda non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore e non sia a lui comunque imputabile.

Ciò che rileva è dunque l'impossibilità non imputabile a fruire delle ferie, considerato peraltro che l’art. 11 del d.P.R. 11 settembre 2007, n. 170 stabilisce che “qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell’anno, la parte residua deve essere fruita entro l’anno successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire del congedo residuo entro l’anno successivo a quello di spettanza”.

Nel caso di specie, il Tar ha rigettato il ricorso in quanto il dipendente non aveva manifestato esigenze di carattere personale tali da non poter fruire del congedo nel corso dell’anno di riferimento, né è emerso che un’eventuale richiesta di ferie sia stata negata dall’amministrazione per indifferibili esigenze di servizio. Neppure l'assenza per malattia per il periodo di un mese può rilevare al fine di dedurne l'impossibilità per il lavoratore di fruire delle ferie.

Da Lexitalia dell'11.04.2019

RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO

di Paola Solazzo -

TAR Lazio – Roma, Sez. III – Ordinanza 3 aprile 2019 n. 4336 - Rimessa alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la questione pregiudiziale relativa alla possibilità di trasformare i contratti di lavoro a tempo determinato di durata triennale con cui sono assunti ricercatori universitari in contratto a tempo indeterminato. Pur non sussistendo un obbligo generale degli Stati membri di prevedere tale trasformazione, infatti, la clausola 5 dell’accordo quadro di cui alla Direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE, “Direttiva del Consiglio relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato”, intitolata "Misure di prevenzione degli abusi”, anche alla luce del principio di equivalenza, osta a che una normativa nazionale, quale quella di cui agli artt. 29, comma 2, lett. d), e comma 4, d. lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e 36, commi 2 e 5, d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, precluda per i ricercatori universitari assunti con contratto a tempo determinato di durata triennale, prorogabile per due anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), l. n. 240 del 2010, la successiva instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato.

Da Lexitalia 08.04.2019

Spoglio del 28/03/2019

di Giorgio Valandro -

Per TAR LOMBARDIA – MILANO, sez. I – sentenza 25 marzo 2019 n. 630, i preventivi di spesa per l’affidamento di un servizio legale sono esclusi dal diritto di accesso civico “generalizzato” rientrando nell’ambito di applicazione della disciplina speciale di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 50/2016.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE – ordinanza 22 marzo 2019 n. 8244, in materia di forma dei contratti della P.A., ha precisato che i contratti degli enti pubblici devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, la quale assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell’attività amministrativa. Tale principio esclude la possibilità di ritenere ammissibile il perfezionamento dell’accordo sulla base di una manifestazione di volontà implicita o di comportamenti concludenti o meramente attuativi. Il requisito di forma scritta è richiesto anche per le eventuali modificazioni successive, le quali devono rivestire, a pena di nullità, la medesima forma del contratto originario.

Il Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2018 ha approvato il disegno di legge (n. 48 del 28 febbraio 2018) recante ‘Delega al Governo per la semplificazione, la razionalizzazione, il riordino, il coordinamento e l’integrazione della normativa in materia di contratti pubblici’ in cui è prevista la delega al Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di delega, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni in materia dei contratti pubblici, nel rispetto delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, anche al fine di coordinare le predette disposizioni con la legge 7 agosto 1990, n. 241 e con il codice civile, adottando un nuovo codice dei contratti pubblici in sostituzione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, ovvero modificandoli per quanto necessario.

Tar Molise, sez. I, sentenza n. 46 del 31 gennaio 2019, ha previsto il risarcimento del danno della pubblica amministrazione, per perdita di chance, nel caso di ragionevole probabilità di accedere all’assunzione, a seguito dell’annullamento per illegittimità di un bando di concorso per selezione di personale

 

(Modificato da Mauro Sessa - intervento originale effettuato il martedì, 2 aprile 2019, 11:17)