Si segnala di seguito il parere redatto dall'Ufficio studi del Codau in tema di lavoro agile nell'emergenza e buoni pasto:
Secondo l'Ufficio studi al lavoratore agile non spetta il buono pasto per una ragione ovvia: tale prestazione assistenziale (così l’ha più volte definita la Cassazione) è evidentemente connessa al disagio che affronta il dipendente obbligato a rendere la propria prestazione in un orario comprensivo della fisiologica pausa pranzo in un luogo, la sede di lavoro, diverso da quello della propria abitazione.
In linea del tutto terorica, dunque, si potrebbe ipotizzare l’estensione dell’attribuzione del buono pasto al lavoratore agile nei casi in cui la prestazione lavorativa venga espletata al di fuori dei locali aziendali e forse qualche ateneo ha ragionato in questi termini nel confrontarsi con il proprio personale e le organizzazioni sindacali.
Evidentemente, però, non è questo ciò che sta accadendo oggi, nell'ambito di quello che l'Ufficio studi definisce lavoro agile "eccezionale".
In conclusione, dunque, se il soddisfacimento dell’esigenza del recupero delle energie psico-fisiche costituisce l’interesse che l’erogazione del buono pasto è funzionalmente volto a soddisfare, connotandone la causa concreta, la carenza di tale presupposto potrebbe significare la nullità dell’operazione stessa.