E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19", c.d. decreto "Cura Italia".
- Testo del decreto (pdf)
- Comunicato stampa del Consiglio dei ministri - 16 marzo 2020 (con sintesi del contenuto)
Il decreto in esame è in vigore dal 17 marzo 2020.
SELEZIONE PER L'UNIVERSITA'
- SSN
Art. 1: finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Ssn
Art. 12: possibilità per il Ssn di trattenere in servizio medici e operatri sanitari anche oltre i limiti di età
Art. 13: possibilità di esercizio temporaneo professioni sanitarie per abilitati all'estero (UE)
Art. 17: rifinanziamento Ssn
- Personale tecnico amministrativo
Art. 23 "Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104": il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992 (pari a 3 giorni) è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
Art. 24 "Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonchè del settore sanitario privato accreditato, per emergenza COVID-19": a decorrere dal 5 marzo e per tutta la durata della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico (compresi i genitori affidatari) hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore a 12 anni, di uno specifico congedo (coperto da contribuzione previdenziale figurativa) per il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità grave.
I genitori con figli minori di età compresa tra 12 e 16 anni hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sopensione dei servizi educativi (a condizione che non ci sia altro genitore che fruisce di sstegno al reddito o con diritto all'astensione dal lavoro), senza nessuna indennità o contribuzione figurativa, ma con divieto di licenziamneto e diritto alla conservazione del posto.
L'erogazione dell'indennità, nonchè l'indicazione delle modalità di fruizione del congedo, sono a cura dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto.
Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, bonus baby sitting fino a 1000 euro.
Art. 38: diritto al lavoro agile fino al 30 aprile per lavoratori disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare con disabilità
Art. 60 "premio ai lavoratori dipendenti": per il mese di marzo 2020, corresponsione ai titolari di redditi di lavoro dipendente con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro di un premio (che non concorre alla formazione del reddito) pari a 100 euro, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro. I sostituti d'imposta riconoscono in via automatica l'incentivo apartire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
- In particolare, Lavoro agile
Art. 83 "Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali": fino alla cessazione dello stato di emergenza, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni che conseguentente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza; b)prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge n. 81 del 2017.La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente, qualora non forniti dall'amministrazione. In tali casi l'art. 18, comma 2, della legge n. 81 del 2017 (che prevede la responsabilità del datore di lavoro per la sicurezza ed il buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore) non trova applicazione.
Qualora non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile in forma semplificata, le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità, le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.
Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese per 60 giorni a decorrere dall'entrata in vgore del presente decreto.
Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonchè la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni, che si instaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative dei commi precedenti.
- Misure organizzative
Art.72 "Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l'accesso di cittadini e imprese": al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile, favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, le amministrazioni pubbliche sono autorizzate fino al 31 dicembre 2020 ad acquistare beni e servizi informatici preferibilmente basati sul modello cloud SaaS(software as a service), nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lett. c), del d.lgs. 50/2016, nei limiti della soglia comunitaria, selezionando l'affidatario tra almeno quattro operatori economici. Le amministrazioni procedono con le risorse disponibili a legislazione vigente.
Art. 102 "Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società": sono dettate disposizioni dirette a consentire alle società di convocare l’assemblea ordinaria entro un termine più ampio rispetto a quello ordinario stabilito dal codice civile, nonché a facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio.
Art. 104 "Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale": a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, sono dettate specifiche modalità di consegna mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza la raccolta della firma e con successiva immissione dell’invio nella cassetta della corrispondenza dell’ufficio. La firma è apposta dallo stesso operatore postale. Le notificazioni sono effettuate mediante deposito del piego presso il punto di deposito più vicino al destinatario, dandone notizia mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento affisso alla porta d’ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell’ufficio.
- Contratti pubblici
Art. 87 “Disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici": è demandato all’Autorità giudiziaria competente accertare, nei singoli casi, se il rispetto delle misure di contenimento esclude, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1218 c.c., la responsabilità del debitore, anche ai fini dell’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.
L'anticipazione del prezzo in favore dell'appaltatore è consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza.
- Fisco
Art. 57 “Rimessione in termini per i versamenti”: i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.
Art. 96 "Misure a sostegno dell'Università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca": al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenze, è istituito per l'anno 2020 un fondo di 50 milioni di euro, da ripartire e utilizzzare secondo i criteri individuati con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca.
I mandati dei componenti degli organi statutari degli Enti pubblici di ricerca, ove scaduti o in scadenza, sono prorogati fino al perdurare dello stato di emergenza.
I soggetti beneficiari dei crediti agevolati concessi dal Ministero dell'Università e della ricerca a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca a favore di imprese con sede o unità nel territorio italiano, possono beneficiare, su richiesta, della sospensione di 6 mesi del pagamento delle rate con scadenza prevista nel mese di luglio 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento.
- Didattica
Art. 97
Art. 98
- Sospensione dei termini
Art. 45: sospensione per 60 gg delle procedure di impugnazione dei licenziamenti. Sino alla scadenza dello stesso termine, il datore di lavoro non può licenziare per g.m.o.
Art. 99 "Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e d effetti degli atti amministrativi in scadenza": sospensione fino al 15 aprile 2020 dei termini (ordinatori o perentori, propedeutici,endoprocedimentali, finali ed esecutivi) relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o iniziati d'ufficio , pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data. Sono prorogati o differiti anche i termini per la formazione del silenzio significativo.
Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad essicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.
Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.
NON sono sospesi i pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate, nonchè di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.
DA IL SOLE 24 ORE:
"Il Governo ha messo in campo una serie di disposizioni per la gestione del rapporto di lavoro pubblico nel periodo di emergenza da Covid-19.
Un primo filone riguarda le assenze dal lavoro. Nell'ordine, l'amministrazione pubblica deve limitare il più possibile la presenza in ufficio dei dipendenti, spingendo l'acceleratore sullo smart working. In subordine, quando questo non è possibile, dovrà ricorrere a tutti gli istituti disciplinati dal contratto collettivo di lavoro, partendo dalle ferie pregresse per arrivare alla banca delle ore. Previsto anche l'utilizzo della rotazione del personale. Come ultima spiaggia, la Pa può esentare dal servizio i dipendenti. Questa strada deve essere corroborata da una solida motivazione in quanto l'esenzione è parificata a tutti gli effetti di legge alla presenza in servizio e, quindi comporta la corresponsione dell'intera retribuzione a fronte della mancata prestazione.
Relativamente ai genitori è stato istituito un nuovo congedo di 15 giorni con retribuzione al 50% da riconoscere quando il figlio ha un'età inferiore a 12 anni ovvero senza limite d'età se il figlio è disabile e frequentante scuole o centri diurni. Il nuovo permesso non spetta quando l'altro genitore non lavora, è disoccupato ovvero gode di forme di sostegno al reddito. Il congedo diventa non retribuito, privo di contribuzione figurativa e senza limiti temporali quando il figlio ha più di 12 e meno di 16 anni. Le esclusioni sono le medesime.
In tema di disabili in situazione di gravità, i permessi dei 3 giorni al mese sono elevati a 15, sia per marzo che per aprile 2020. Sempre per i predetti disabili nonché per gli immunodepressi, per i malati oncologici e i soggetti sottoposti a terapia salvavita, le assenze certificate dall'autorità sanitaria sono equiparate al ricovero ospedaliero.
Dal lato opposto, per i dipendenti che restano in servizio nel mese di marzo viene riconosciuto un premio di 100 euro, che non forma reddito e che è corrisposto in base ai giorni di presenza. Le pubbliche amministrazioni lo riconoscono automaticamente ai dipendenti e lo recuperano dal versamento delle ritenute. Inoltre, a favore degli agenti di polizia locale, lo straordinario legato all'emergenza rimane escluso dal limite al trattamento accessorio.
La scarsa presenza in servizio dei dipendenti comporta necessariamente il rinvio o la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi. In particolare, le procedure concorsuali sono sospese per 60 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto e i termini per i procedimenti disciplinari in essere o iniziati dopo il 23 febbraio sono sospesi da tale data e fino al 15 aprile. Al contrario, non si interrompe la corresponsione degli stipendi, dei compensi ai lavoratori autonomi e alle prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture. Pur essendo rinviati gli adempimenti in campo fiscale, il decreto, stranamente, conferma la scadenza delle certificazioni uniche, prevista dal DL. 9/2020 al 31 marzo." (da IlSole24Ore - Enti locali e PA- 17 marzo 2020).
Si segnala infine la previsione di misure di semplificazione per le riunioni degli organi collegiali degli enti locali, da svolgersi in modalità telematica, quale spunto di riflessione ai fini del corretto funzionamento delle sedute degli organi accademici (cfr. art. 70).