DECRETO AGOSTO - Selezione per Università

DECRETO AGOSTO - Selezione per Università

di Filippo Tagliapietra -
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Si segnala che il d.l. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto) ha introdotto o modificato alcune disposizioni di interesse per le università:


→Vedi anche le modifiche introdotte in sede di conversione in legge.


 

SELEZIONE PER LE UNIVERSITA' 

A. Borse di studio studenti fuori sede

L’articolo 33, comma 2, del d.l 104/2020 in esame, introduce la possibilità per le regioni, le province autonome e le università (per gli interventi di rispettiva competenza e ") di rimodulare le borse di studio per gli studenti fuori sede per l’anno accademico 2020/2021 e, "ove possibile", anche per l’a.a. 2019/2020.

Inoltre, sempre per l’anno accademico 2020/2021 (e, "ove possibile", anche per l’a.a. 2019/2020), possono essere considerati "fuori sede" gli studenti residenti in un luogo distante dalla sede del corso frequentato e che per tale motivo prendono alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede anche per un periodo inferiore a dieci mesi, purché non inferiore a quattro mesi (in deroga a quanto disposto dall'art. 4, co. 8, lett. c, D.P.C.M. del 9 aprile 2001).

B. Equiparazione delle attività formative a distanza a quelle in presenza

L’articolo 33, comma 1, lett. b) rende definitiva l’equiparazione delle attività formative e di servizio agli studenti con modalità a distanza a quelle svolte in presenza (già introdotta in via transitoria dall'art. 101 del  d.l. Cura Italia fino al 15 ottobre 2020).

Pertanto, le attività formative e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, e le attività di verifica dell'apprendimento svolte o erogate con modalità a distanza saranno computate "a regime" ai fini dell'assolvimento dei compiti didattici (ex art. 6, legge 240/2010; attribuzione degli scatti biennali classe stipendiale successiva; valutazione dell'attività svolta dai ricercatori a tempo determinato; assolvimento degli obblighi contratti di insegnamento).

Per saperne di più →Dossier Cura Italia: didattica online 

C. Accelerazione procedure concorsuali

L'art. 25 del d.l. 104/2020 in esame ha messo "a regime" le norme di semplificazione delle procedure concorsuali introdotte dagli artt. 247, 248 e 249 del d.l. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), abrogando il termine finale di validità delle norme, inizialmente fissato al 31 dicembre 2020.

Per saperne di più  →Dossier Rilancio: accelerazione concorsi

D. Altre disposizioni

Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società. Sono prorogate fino al 15 ottobre 2020 le disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 dell’art. 106 d.l. Cura Italia, dirette a consentire alle società di convocare l'assemblea ordinaria entro un termine più ampio rispetto a quello ordinario stabilito dal codice civile, nonché a facilitare lo svolgimento delle assemblee (art. 71 d.l. 104/2020). Per saperne di più:  →Dossier Cura Italia 

Incentivi per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. L’art. 30 del d.l. Agosto è volto a chiarire che gli incentivi per il personale sanitario possono essere incrementati, da parte della regione o provincia autonoma, in una misura massima pari al doppio di un determinato stanziamento statale attribuito al medesimo ente (per il 2020). Tale intervento legislativo si è reso necessario poiché la formulazione finora vigente poteva dar luogo al dubbio che la misura massima dell’incremento fosse pari all'importo dello stanziamento statale, anziché al doppio di quest’ultimo.

Locazioni passive delle PA per Fondi comuni di investimento immobiliare. L’art. 69 del d.l. 104/2020 in esame ha introdotto delle nuove disposizioni in tema di locazioni passive delle PA, con specifico riferimento agli immobili trasferiti ai Fondi comuni di investimento immobiliare.

Sul punto si evidenza la disposizione di cui al comma 1 la quale, aggiungendo due nuovi commi (2-sexies e 2-septies) all’articolo 4 del decreto-legge n. 351 del 2001, introduce norme volte a garantire la permanenza delle amministrazioni pubbliche negli immobili conferiti o trasferiti ai Fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti ai sensi del sopra citato articolo 4. In particolare:

      • con riferimento ai contratti di locazione degli immobili conferiti ai Fondi comuni di investimento immobiliari, l’Agenzia del demanio ha facoltà di prorogare o rinnovare i contratti o stipularne di nuovi, sulla base di quanto previsto da uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020 (art. 4, comma 2-sexies, d.l. 351/2001);
      • in caso di mancata sottoscrizione di nuovi contratti, se le amministrazioni permangono negli immobili dei Fondi (in assenza di sedi alternative), l’indennità di occupazione è pari all'importo del canone sino ad allora corrisposto (art. 4, comma 2-septies, d.l. 351/2001).

Internazionalizzazione delle start-up innovative (venture capital). L'art. 91, co. 4, d.l. 104/2020 in esame, modificando quanto disposto dall'art. 18-quater, d.l. 34/2019, dispone l'estensione dell'ambito di operatività del Fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della L. n. 296/2006 anche a tutti gli Stati e territori esteri anche appartenenti all'Unione europea (esclusi dalla previgente formulazione).

Infine, viene precisato che gli interventi del Fondo rotativo per operazioni di venture capital possono riguardare anche iniziative promosse dalle start-up innovative.

(Modificato da Giorgio Valandro - intervento originale effettuato il lunedì, 7 settembre 2020, 16:42)