Si segnala che con la conversione in legge del d.l. 104/2020 (c.d. decreto Agosto), sono state introdotte nuove disposizioni in materia di:
1. Lavoratori (particolarmente) fragili
Per il periodo 16 ottobre - 31 dicembre 2020, i lavoratori affetti da disabilità grave, immunodepressione o sottoposti a terapie oncologiche o salva vita hanno diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile.
Se il lavoratore svolge attività incompatibili con il lavoro agile dovrà essere destinato a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, oppure allo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto (art. 26 d.l. 104/2020). → LEGGI TUTTO;
Si segnala, inoltre, che è stata prorogata fino al 15 ottobre (sic!) la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 26 d.l. 18/2020 (che aveva cessato di aver effetto alla data del 31 luglio 2020), la quale equipara al ricovero ospedaliero l'astensione dal lavoro degli stessi dipendenti, pubblici o privati, affetti da disabilità grave, immunodepressione o sottoposti a terapie oncologiche o salva vita (art. 26 d.l. 104/2020).
2. Genitori con figli in quarantena
L'art. 21-bis (che abroga l'art. 5, d.l. 111/2020, facendone salvi gli effetti) prevede che i lavoratori dipendenti, con figli conviventi minori di 14 anni a cui è stata disposta dall'ASL la quarantena a seguito di un contatto con il virus verificatosi all'interno del plesso scolastico, ovvero, nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base (palestre, piscine etc...) o all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche, potranno svolgere la prestazione di lavoro da remoto (c.d. lavoro agile), per tutto o parte del periodo di durata della quarantena.
Se l’attività lavorativa non è compatibile con il lavoro agile o comunque in alternativa allo stesso, uno dei due genitori potrà astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, attraverso un congedo straordinario. Per tale congedo il legislatore riconosce una indennità pari al 50% della retribuzione percepita dal lavoratore, calcolata secondo quanto previsto per il congedo di maternità (ad eccezione del comma 2 dell’art. 23 del d. lgs. n. 151/2001). Inoltre, i periodi di congedo saranno coperti da contribuzione figurativa.
La prestazione dell’attività lavorativa in modalità agile (a qualsiasi titolo) o il godimento del congedo straordinario da parte di uno due genitori inibisce l’altro dalla possibilità di richiedere le medesime agevolazioni. Lo stesso divieto è previsto qualora l’altro genitore non svolga alcuna attività lavorativa (art. 21-bis d.l. 104/2020).
3. CEL: differimento contratto integrativo per ex lettori di lingua straniera
Il termine previsto per il perfezionamento, da parte delle università statali, dei contratti integrativi di sede volti a superare il contenzioso tra le università e gli ex lettori di lingua straniera è stato differito dal 30 giugno 2020 al 30 giugno 2021 (art. 33, commi 2-quater e 2-quinquies, d.l. 104/2020).
DISPOSIZIONI GIA' IN VIGORE DA AGOSTO → LEGGI TUTTO
A. Borse di studio studenti fuori sede→ LEGGI TUTTO
B. Equiparazione delle attività formative a distanza a quelle in presenza→ LEGGI TUTTO
C. Accelerazione procedure concorsuali→ LEGGI TUTTO
D. Altre disposizioni → LEGGI TUTTO
Strumenti di lettura
- DOSSIER - Decreto Agosto vol. I artt. da 1 a 57-quater
- DOSSIER - Decreto Agosto vol. I artt. da 58 a 115
- Iter parlamentare
(Modificato da Giorgio Valandro - intervento originale effettuato il venerdì, 16 ottobre 2020, 15:11)