In sede di conversione del Decreto Rilancio è stato ha aggiunto anche il comma 1-bis all'articolo 93, il quale dispone che il termine dei contratti a termine, anche in somministrazione, e dei rapporti di apprendistato è prorogato per una durata pari al "periodo di sospensione" dell'attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. La ratio della norma è di evitare che la durata iniziale dei contratti a termine risulti di fatto ridotta per effetto di circostanze non imputabili al lavoratore.
Tale norma risulterebbe applicabile ai rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato anche nelle PA.
Come chiarito dalle FAQ Ministero del Lavoro, infatti, nell'espressione "periodo di sospensione" vanno compresi non solo la fruizione degli ammortizzatori sociali Covid-19 (che riguarderebbe solo il settore privato), bensì "tutti i periodi di inattività del lavoratore in considerazione della sua sospensione dall'attività lavorativa in ragione delle misure di emergenza epidemiologica da Covid-19 (es. fruizione di ferie)". A tal fine è possibile ritenere che l'art. 87, comma 3 indichi i casi di "sospensione dell'attività lavorativa" nella Pubblica Amministrazione.
In tutti questi casi, il datore di lavoro, entro cinque giorni dalla data di scadenza originaria, "deve effettuare la comunicazione obbligatoria di proroga, modificando il termine inizialmente previsto per un periodo equivalente a quello di sospensione dell'attività lavorativa" (vedi FAQ Ministero del Lavoro).