Si segnala la recentissima sentenza del 18 gennaio 2021 n. 512 del Consiglio di Stato.
La sopracitata pronuncia ha avuto modo di precisare quali sono i presupposti necessari per la formazione del silenzio-assenso in base alla disciplina generale prevista dall’art. 20 della legge n. 241 del 1990) e, più in particolare, alla ritenuta prova della sussistenza dei requisiti formali.
Sul punto, è stato pronunciato il principio di diritto secondo cui "il silenzio-assenso previsto dall’art. 20 della legge n. 241 del 1990 (secondo cui «nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all’interessato», entro il termine di conclusione del procedimento, «il provvedimento di diniego»), si forma, a seguito del decorso del termine stabilito dalla legge (senza necessità di ulteriori istanze o diffide), a condizione che sussistano i requisiti formali previsti dalla legge e che, quindi, la domanda sia presentata da un soggetto legittimato ad un’amministrazione che ha l’obbligo di provvedere e deve essere completa della documentazione prescritta, anche al fine di dimostrare che non sussiste nessuno degli interessi sensibili ostativi di per sé alla formazione del silenzio assenso. In questa prospettiva, l’insussistenza dei requisiti sostanziali non impedisce il formarsi del silenzio assenso ma può giustificare, ricorrendone i presupposti, l’esercizio dei poteri di autotutela e l’impugnazione giudiziale."