Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con circolare 13 gennaio 2021 n. 523 offre alcuni chiarimenti sugli “Obblighi di pubblicità” ai sensi dell’articolo 1, del decreto – legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”.
Come noto, il decreto legge n. 76 del 2020 contiene numerose disposizioni sulla disciplina delle procedure di affidamento degli appalti pubblici - sotto e sopra soglia comunitaria.
In particolare, la circolare in commento chiarisce che, in relazione agli “affidamenti soprasoglia”, oltre alla riduzione dei termini procedimentali, sarà possibile il ricorso alle procedure negoziate senza bando quando, “per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati”.
Per quanto concerne poi l’utilizzo delle procedure negoziate senza bando per gli “affidamenti sottosoglia”, si sottolinea come sulle stazioni appaltanti incombono specifici obblighi di dare evidenza sia dell’avvio delle procedure suddette, sia delle successive aggiudicazioni, con la precisazione che solo quest’ultimo avviso dovrà contenere anche l’indicazione dei soggetti invitati. Si precisa inoltre la possibilità di esperire le procedure negoziate, subordinandole alla previa consultazione di un numero minimo di operatori (5, 10, 15) graduato a seconda dell’importo dell’affidamento.
In ogni caso, il Mit precisa che “gli operatori economici dovranno essere individuati sulla base di indagini di mercato o tramite appositi elenchi e che le stazioni appaltanti nella formulazione degli inviti dovranno rispettare un criterio di rotazione, che tenga conto anche della diversa dislocazione territoriale delle imprese”. La “ratio legis” di tale adempimento risiede proprio “nel garantire la più ampia trasparenza dell’azione amministrativa e come necessario contrappeso all’innalzamento delle soglie di riferimento e alla relativa riduzione del numero di operatori da consultare”.
Quanto alle modalità di espletamento delle procedure negoziate, si evidenzia che esse si articoleranno in due fasi:
1) una prima fase di scelta, da parte delle stazioni appaltanti, degli operatori da invitare al confronto competitivo mediante lo svolgimento di “indagini di mercato” oppure “previa consultazione di elenchi di operatori economici”.
Orbene, il MIT richiama il contenuto delle linee guida n. 4 dell’ANAC, secondo cui che “la stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal fine, la stazione appaltante pubblica un avviso sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, o ricorre ad altre forme di pubblicità (…)”.
Pertanto, per il MIT, nell’ipotesi in cui l’Amministrazione scelga di condurre un’indagine di mercato, sarà necessaria la pubblicazione dell’avviso di indizione dell’indagine di mercato sul proprio sito istituzionale, per assolvere agli obblighi di pubblicità di avvio della gara imposti dal cennato articolo 1, comma 2, lettera b) del Dl Semplificazione.
Laddove, invece, la stazione appaltante decida di utilizzare elenchi, la stessa, in applicazione delle previsioni di cui al citato articolo 1, comma 2, è tenuta a dare immediata evidenza dell’avvio della procedura negoziata mediante la pubblicazione sul proprio sito istituzionale di uno specifico avviso, recante “l’indicazione anche dei riferimenti dell’elenco da cui le imprese sono state scelte”. Ciò, al fine di garantire la massima trasparenza dell’azione amministrativa e di consentire, al contempo, nuove iscrizioni in detto elenco. A tale riguardo, richiama l’attenzione sulla necessità di provvedere, nel rispetto delle forme di pubblicità di cui alle predette Linee Guida 4, all’aggiornamento degli elenchi di operatori economici preesistenti all’entrata in vigore del decreto legge n. 76 del 2020, stante l’innalzamento delle soglie per le quali è de iure condito consentito il ricorso alle procedure negoziate ex art. 63 del codice dei contratti e l’ineludibile esigenza di assicurare la più ampia partecipazione degli operatori economici.
Da ultimo, coglie l’occasione per rammentare che l’articolo 2- bis del decreto – legge n. 76 del2020 prevede che: “Alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2 gli operatori economici possono partecipare anche in forma di raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.”. In altri termini, in forza di detta disposizione, non solo gli operatori economici invitati potranno partecipare alle procedure negoziate anche sotto forma di raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I), - ma ancor prima potranno, anche in forma di R.T.I., rispondere all’indagini di mercato ovvero chiedere l’iscrizione negli elenchi tenuti dalle stazioni appaltanti e dalle stesse utilizzati per l’individuazione delle imprese da invitare alle procedure negoziate.
2) una seconda fase, che vede il confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e che si conclude con la scelta dell’affidatario.