Assicurazione I.N.A.I.L. per i medici specializzandi

Assicurazione I.N.A.I.L. per i medici specializzandi

di Anastasia Maria Mele -
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La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha recentemente emanato una sentenza che chiarisce su chi ricade l'obbligo assicurativo, nei confronti dell'I.N.A.I.L., relativamente ai medici specializzandi (Corte di Cassazione, Sez. IV, sent. n. 443 del 13 gennaio 2021).

La sentenza prende le mosse dal ricorso presentato da una ASL lombarda contro la pretesa dell'I.N.A.I.L. relativa alla posizione assicurativa dell'ospedale, considerato il mancato pagamento della copertura degli infortuni dei medici specializzandi dal 2006 al 2010. Secondo l'ente pubblico nazionale, infatti, l'ASL è tenuta ad adempiere agli obblighi assicurativi dei rischi professionali dei medici specializzandi alle stesse condizioni previste per i propri dipendenti. L'ASL invece sosteneva che la categoria del personale dei medici specializzandi fosse riconducibile a fattispecie lavorative regolate da differenti istituti e rapporti contrattuali, pertanto non riconducibile alle fattispecie normative proprie dei dipendenti, e che ove la legge avesse voluto imporre l'obbligo della copertura I.N.A.I.L. anche per questa categoria di personale, lo avrebbe fatto esplicitamente. 

La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla controversia confermando la debenza della copertura assicurativa presso l'I.N.A.I.L. per gli infortuni dei medici specializzandi da parte dell'ente ospedaliero. La Corte ha chiarito che l'azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale. Tale conclusione è deducibile dall'art. 41, comma 3 del d.lgs. n. 368/1999.

Il comma 2 del medesimo articolo, invece, pone a carico dell'Università che stipula il contratto l'onere dell'assicurazione obbligatoria per anzianità e invalidità a favore della gestione separata I.N.P.S. Infatti, l'art. 41 co. 2, rinviando all'art. 2, co. 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevede che, a decorrere dall'anno accademico 2006-2007, anche i titolari di contratti di formazione specialistica debbano essere iscritti ad apposita gestione separata presso l'I.N.P.S., in modo da estendere l'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti. In questo modo ai medici in formazione specialistica si applicano le medesime previsioni legislative valide per i soggetti che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo (anche non esclusiva) e per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. A questo obbligo non sono tenuti per legge i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività. 

E' evidente dunque che si realizza una sorta di sdoppiamento quanto al soggetto assicurante i medici specializzandi rispetto alla copertura assicurativa obbligatoria per invalidità e vecchiaia e a quella per i rischi connessi alla concreta attività svolta. In quest'ultimo caso, infatti, il legislatore pone l'onere sul soggetto responsabile del luogo presso cui lo specializzando espleta l'attività formativa assistenziale che, evidentemente, non può che essere un'azienda ospedaliera. La disciplina della copertura assicurativa obbligatoria per invalidità e vecchiaia, invece, attiene a tutele del tutto esterne allo specifico ambiente di lavoro, pertanto è posta a carico dell'Università che stipula il contratto formativo, considerata ai fini previdenziali alla stregua del committente nei rapporti di para subordinazione, e in quanto tale incaricata di effettuare il versamento della contribuzione dovuta in favore del medico specializzando, presso la gestione separata dell'I.N.P.S. di cui al citato art. 2, co. 26, l. n. 335/1995. 

Dunque, sebbene il contratto di formazione specialistica in parola non dia luogo ad un rapporto inquadrabile nell'ambito del lavoro subordinato né para-subordinato, esso è comunque oggetto di specifica regolamentazione dal punto di vista previdenziale. 

Per maggiori dettagli sulla sentenza in oggetto, si consiglia la lettura del documento in allegato.