Regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, nonché per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti

Regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, nonché per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti

di Giulia Stornaiuolo -
Numero di risposte: 0

Si segnala il decreto 28 dicembre 2020 del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, recante le “Regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, nonché per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti".

In specie:

-           Il decreto, che sostituisce quello precedentemente approvato dal Presidente del Consiglio di Stato (n. 134 del 22 maggio 2020), si applica a decorrere dal 16 gennaio 2021 (quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione in GU);

-          Le regole tecnico-operative per l'attuazione del PAT e le relative specifiche tecniche, sono stabilite nel testo di cui agli allegati 1 e 2 del decreto, di cui formano parte integrante. Il provvedimento chiarisce, tuttavia, che tali regole saranno integrate, fino al termine dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dalle disposizioni di cui all'art. 2 del provvedimento stesso. Quest'ultima norma si sofferma, in particolare, sulle regole tecnico-operative volte ad attuare quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 28 del 2020 (noto come Decreto Giustizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70.

-          Per quanto concerne la discussione delle udienze, l'art. 2 chiarisce che nei casi in cui debba procedersi alla “discussione orale”, le udienze sia pubbliche sia camerali del processo amministrativo si svolgano mediante collegamenti da remoto in videoconferenza mediante adeguata piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa.

Per lo svolgimento da “remoto” della Camera di consiglio alla quale partecipano i soli magistrati per deliberare, si provvederà con i collegamenti in videoconferenza consentiti dalla piattaforma medesima, mediante inviti a videoconferenze differenti rispetto a quelli utilizzati per le convocazioni delle udienze, o tramite call conference, come da allegate specifiche tecniche.

Qualora l'istanza di discussione orale non sia proposta da tutte le parti costituite, la segreteria trasmetterà alle parti diverse dall'istante, anche ai fini della formulazione di eventuali opposizioni, l'avviso di avvenuto deposito dell'istanza secondo le modalità previste nelle allegate specifiche tecniche.

Rimane assolutamente vietata la registrazione, con ogni strumento e da parte di chiunque, delle udienze pubbliche e camerali, nonché della Camera di consiglio da remoto tenuta dai soli magistrati per la decisione degli affari. Ancora, è in ogni caso vietato l'uso della messaggistica istantanea interna agli applicativi utilizzati per la videoconferenza e, comunque, di altri strumenti o funzioni idonei a conservare nella memoria del sistema traccia delle dichiarazioni e delle opinioni espresse dai partecipanti all'udienza o alla Camera di consiglio.

-          Infine, in caso di discussione orale da remoto in videoconferenza, in udienza sia di merito sia camerale, l'art. 2 del decreto si occupa di definire tempi massimi entro i quali le parti dovranno contenere i loro interventi di discussione. In particolare, Si avranno sette minuti di tempo in sede di discussione dell'istanza cautelare e nei riti dell'accesso, del silenzio, del decreto ingiuntivo, dell'ottemperanza e, in ogni altro rito speciale non espressamente menzionato nel presente comma, mentre si avranno dieci minuti di tempo nel rito ordinario, nel rito abbreviato comune di cui all'art. 119 c.p.a., nel rito sui contratti pubblici di cui agli articoli 120 e ss. c.p.a., nei riti elettorali.

I tempi indicati sono assegnati a ciascuna parte, indipendentemente dal numero dei difensori che la assistono. Il Presidente potrà, tuttavia, stabilire tempi di intervento inferiori o superiori in considerazione del numero dei soggetti difesi, della natura e della complessità della controversia, tenendo conto dei tempi massimi esigibili di lavoro quotidiano in videoconferenza, ivi comprese le necessarie pause.