La Sezione V del Consiglio di Stato, nella sentenza n. 2530 del 05/04/2022, afferma che il nominativo di un pubblico funzionario o di un agente di pubblico servizio che ha sottoscritto un atto amministrativo è di regola ostensibile, non sussistendo ragioni di tutela della riservatezza.
Nel caso di specie, un passeggero sanzionato dal controllore a bordo di un treno aveva presentato istanza di accesso ad alcuni atti ex artt. 22 e seguenti della L. 241/1990, per verificare il corretto esercizio dell’attività amministrativa ed eventualmente impugnare la sanzione. Trenitalia S.p.A. aveva reso disponibili gli atti, oscurando però le generalità dell’agente accertatore al fine di evitarne l’identificazione, ritenendo che, nello svolgimento delle mansioni a contatto con il pubblico, la conoscenza dei suoi dati personali avrebbe comportato un rischio maggiore di subire aggressioni.
Il Consiglio di Stato sostiene che in questo caso non sussistono ragioni di tutela della riservatezza invocabili per limitare il diritto di accesso dell’interessato. Nell'ordinamento, infatti, non sono presenti disposizioni normative che tutelano in questi casi il diritto alla riservatezza del pubblico dipendente, di fronte alla necessità – nell’operare un bilanciamento di opposti interessi – di garantire l'esercizio del diritto di difesa da parte dell'interessato, dal momento che l’attività accertativa prevede anche la sottoscrizione degli atti redatti: non è ravvisabile, pertanto, un “diritto all’anonimato” di questo pubblico dipendente. Viene ribadito, infine, che «il diritto di accesso difensivo, ai sensi dell'art. 24, comma 7, L. n. 241 del 1990, deve essere 'comunque’ garantito al richiedente 'per difendere i propri interessi giuridici’, laddove non sussistono limiti, come nella specie, rappresentati da dati sensibili, giudiziari o ultrasensibili».