Con la risoluzione del 21 gennaio 2021 recante “Raccomandazioni alla Commissione sul diritto alla disconnessione”, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione europea a valutare e affrontare i rischi derivanti e connessi dalla mancata previsione di una normativa ad hoc relativa al “diritto di disconnessione” da apparecchiature digitali, comprese le tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni, a scopi lavorativi. Considerato che le misure adottate in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid - 19 hanno cambiato radicalmente le modalità di lavoro e grazie alle quali si è posto l’accento sull’importanza delle soluzioni digitali, compreso l’uso del regime smart - working, sulla scorta dei dati offerti da Eurofound, il Parlamento europeo ha dunque esortato la Commissione europea di includere il “diritto alla disconnessione” nella sua nuova strategia in materia di salute e sicurezza sul lavoro attraverso l’elaborazione esplicita di nuove misure e azioni psicosociali nel quadro della salute e della sicurezza sul lavoro.
Come si legge nelle premesse introduttive all’atto, l’utilizzo dell’apparecchiature e degli strumenti digitali a scopi lavorativi ha comportato la nascita e lo sviluppo di una cultura del “sempre connesso” a discapito dei diritti fondamentali dei lavoratori e di condizioni eque, tra cui: una retribuzione equa, la limitazione dell’orario di lavoro e di equilibrio tra attività lavorativa e vita privata, la salute fisica e mentale, la sicurezza sul lavoro e il benessere, nonché la parità tra uomini e donne dato l’impatto sproporzionato di tali strumenti sui lavoratori con maggiore responsabilità sulle donne. Per effetto di ciò, il Parlamento europeo riconosce l’importanza di un utilizzo “adeguato ed efficiente” di tali strumenti, sia per i lavoratori che per i datori di lavoro, prestando attenzione ad evitare qualsivoglia violazione della Carta dei diritti fondamentali.
Orbene, a precisazione ed integrazione delle direttive 89/391/CE, 2003/88/CE, (UE) 2019/1152 e (UE) 2019/1158, la direttiva demanda agli Stati membri il compito di assicurare che i datori di lavori adottino i provvedimenti necessari al fine di permettere ai lavoratori l’effettivo esercizio del “diritto alla disconnessione” (ex art. 3), intendendosi per tale, ai sensi dell’art. 1, “il mancato esercizio di attività o comunicazioni lavorative per mezzo di strumenti digitali, direttamente o indirettamente al di fuori dell’orario di lavoro”.
Attraverso un “sistema oggettivo, affidabile e accessibile” il quale permetta la misurazione della durata della prestazione lavorativa giornaliera, gli Stati membri assicurano così che i datori di lavoro attuino il “diritto alla disconnessione” in modo “equo, lecito e trasparente” (ex art. 3 comma 3). In questo senso, ai fini della concreta attuazione del “diritto alla disconnessione”, gli Stati membri saranno chiamati a definire le modalità pratiche per l’esercizio del summenzionato diritto, fermo restando la possibilità di affidare alle parti sociali il compito di concludere “accordi collettivi a livello nazionale, regionale, settoriale o di datore di lavoro” ad integrazione di tali condizioni di lavoro (ex art. 4 comma 2).
Quanto agli strumenti di tutela contro eventuali trattamenti sfavorevoli da parte dei datori di lavoro, si rammenta che l’art 5, dopo aver vietato al comma 1 specificatamente la “discriminazione, il trattamento meno favorevole, il licenziamento e altre misure sfavorevoli”, dispone al comma 3 uno stringente onere probatorio in campo al datore di lavoro il quale dovrà provare che il summenzionato licenziamento o altro trattamento sfavorevole o pregiudizio equivalente prescinda dall’azione giudiziaria promossa dal lavoratore. In questo senso, “gli Stati membri provvedono affinché i lavoratori il cui diritto alla disconnessione è stato violato abbiano accesso a un meccanismo di risoluzione delle controversie rapido, efficace e imparziale e beneficino di un diritto di ricorso in caso di violazioni dei loro diritti derivanti dalla presente direttiva” ex art. 6.
E ancora, i datori di lavori saranno tenuti a fornire per iscritto a ciascun lavoratore “informazioni chiare, sufficienti ed adeguate sul diritto alla disconnessione”, compresa una dichiarazione che precisi i termini degli accordi collettivi o di altri accordi applicabili. Tali informazioni comprendono ad esempio: le modalità pratiche per scollegarsi dagli strumenti digitali a scopi lavorativi, il sistema di misurazione dell'orario di lavoro, le valutazioni del datore di lavoro sulla salute e sulla sicurezza dei dipendenti (comprese le valutazioni del rischio psicosociale), i criteri per la concessione di una deroga ai datori di lavoro dall'obbligo di attuare il diritto alla disconnessione e i criteri per stabilire la compensazione per il lavoro svolto al di fuori dell'orario di lavoro, le misure di sensibilizzazione del datore di lavoro (compresa la formazione sul luogo di lavoro), le misure di tutela dei lavoratori contro trattamenti sfavorevoli nonché le misure di attuazione del diritto di ricorso dei lavoratori.
Quanto alle sanzioni, sarà compito degli Stati membri stabilire le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in conformità della direttiva de qua o delle pertinenti disposizioni già in vigore riguardanti i diritti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva. Tali sanzioni dovranno essere “effettive, proporzionate e dissuasive” ex art 8.
Da ultimo, si rileva che, entro cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva e successivamente ogni due anni, gli Stati membri dovranno presentare alla Commissione una relazione contenente tutte le informazioni pertinenti sull'attuazione e l'applicazione pratiche della direttiva de qua. Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione, entro sei anni dopo l'entrata in vigore e successivamente ogni due anni, presenterà una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione e sull'applicazione della direttiva de quo e valuterà la necessità di misure aggiuntive, compresa, se del caso, l’eventuale modifica.
La direttiva è stata approvata il 21 gennaio 2021 con risoluzione del 2019/2181(INL) ed entrerà a tutti gli effetti in vigore il ventesimo giorno successivo dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.