Revisione dei prezzi
Il decreto-legge 50/2022, rinominato Decreto Aiuti, ha introdotto il meccanismo di revisione dei prezzi, allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici. Questo meccanismo opera soltanto per i lavori pubblici e che non è invece, previsto alcun adeguamento dei corrispettivi dovuti per servizi (come esplicitato nel parere n. 1371 del Servizio giuridico del MIMS).
Per tutti i contratti di lavori pubblici, compresi quelli affidati a un contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori relativo alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità dello stesso, dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, viene adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando il prezzario stabilito dalle Regioni (articolo 26, comma 1, del decreto Aiuti). In deroga al Codice dei contratti pubblici, e limitatamente all’anno 2022, le regioni entro il 31 luglio 2022 procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto (comma 2, articolo 26, del decreto-legge in esame). Nel caso di inadempimento da parte delle regioni, i prezzari sono comunque aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del MIMS, previo contatto con le regioni interessate (viene dunque abrogato l’originario regime di adeguamento dei prezzari, introdotto con il Decreto sostegni-ter).
Nello stato di previsione del MEF è istituito il “Fondo per l’avvio di opere indifferibili”, volto a fronteggiare l’insufficienza delle risorse per i maggiori costi derivanti dall’aggiornamento dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente all’entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022.
Aggiornamento del Bando Tipo n. 1
L’ANAC, con la delibera n. 332 del 20 luglio 2022, ha aggiornato il Bando Tipo per accedere alle gare pubbliche, intervenendo sulle clausole relative alle forme di incentivazione per la parità di genere e generazionale nei bandi di gara.
L’Autorità ha deciso di adottare un bando tipo per procedura aperta, svolta totalmente con sistemi telematici, per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, così perseguendo l’obiettivo di fornire alle stazioni appaltanti uno strumento a garanzia di efficienza, standard di qualità dell’azione amministrativa e omogeneità dei procedimenti (articolo 213 del Codice dei contratti pubblici). Si tratta, invero, di un disciplinare di gara, che presenta aspetti di complessità maggiore rispetto ad un mero bando di gara, venendo a disciplinare tutta la procedura di scelta del contraente.
Il Bando tipo contiene gli elementi fondamentali della procedura di affidamento che le stazioni appaltanti sono tenute ad inserire nella documentazione di gara ed è tendenzialmente esaustivo di tutte le possibili fattispecie che in concreto possono verificarsi.
Le clausole indicate nel Disciplinare sotto la dicitura di facoltative o alternative corrispondono alle diverse opzioni legittimamente ammesse dalla normativa: la scelta effettuata dalla stazione appaltante tra le diverse soluzioni non costituisce una deroga al modello e, quindi, non richiede specifica motivazione, ma, una volta che la stazione appaltante abbia optato per una soluzione, tali prescrizioni vengono ad integrare il contenuto del disciplinare di gara e l’amministrazione è tenuta, nel corso della procedura, ad attenervisi senza possibilità di discostarsene, pena la violazione del principio di certezza e imparzialità dell’azione amministrativa e della par condicio dei concorrenti.
Semplificazione degli obblighi di segnalazione
Non sussiste più l’obbligo per pubbliche amministrazioni ed enti pubblici di comunicare all'anagrafe tributaria gli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati (l’articolo 17 del d.l. 73/2022, c.d. Decreto semplificazioni fiscali, ha abrogato l’articolo 20 del d.p.r. 605/1973).
L’obbligo in commento viene abrogato perché rappresenta una duplicazione di informazioni: i dati da segnalare sono reperibili, infatti, nelle fatture elettroniche emesse dagli operatori e nella "piattaforma dei crediti commerciali" (vedi Dossier parlamentare).
Versamento in Tesoreria delle cauzioni
La cauzione a garanzia della partecipazione alle gare pubbliche è ora costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente (nella normativa previgente, invece, l’offerente aveva la facoltà di costituire la cauzione, oltre che con bonifico, anche in contanti, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico).
Continuano ad applicarsi il comma 8 - relativo alla garanzia fideiussoria - e il comma 9 - riguardante lo svincolo della citata garanzia - dell’articolo 93 del Codice degli appalti (comma 2 dell’articolo 93 del d.lgs. 50/2016, così sostituito dall’art. 29 del d.l. 73/2022, c.d. Decreto semplificazioni fiscali).