SUDDIVISIONE IN LOTTI

SUDDIVISIONE IN LOTTI

di Mauro Sessa -
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SUDDIVISIONE IN LOTTI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE - MOTIVAZIONE

La suddivisione delle gare in lotti distinti deve essere giustificato dalla diversità dei servizi o delle forniture oggetto dei vari sub-lotti e/o dalla esigenza di favorire la partecipazione delle piccole/medie imprese (TAR ABRUZZO – L’AQUILA, SEZ. I, con la sentenza 30 aprile 2019 n. 231)

SUDDIVISIONE IN LOTTI - DEROGABILITA'

In materia di appalti pubblici costituisce principio di carattere generale la preferenza per la suddivisione in lotti, in quanto diretta a favorire la partecipazione alle gare delle piccole e medie imprese.

Tale principio - come recepito all’art. 51 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) - non costituisce  tuttavia una regola inderogabile, in quanto la norma consente alla stazione appaltante di derogarvi per giustificati motivi, che devono però essere puntualmente espressi nel bando o nella lettera di invito, proprio perché il precetto della ripartizione in lotti è funzionale alla tutela della concorrenza, la cui violazione si verifica in caso di previsione di lotti di importo spropositato e riferiti ad ambiti territorialmente incongrui.

La motivazione del provvedimento costituisce dunque il baricentro e l’essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo e, per questo, un presidio di legalità sostanziale, sindacabile in sede giurisdizionale amministrativa: vige pertanto il divieto di integrazione postuma della motivazione, ad eccezione dei casi in cui, ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990, le ragioni del provvedimento siano chiaramente intuibili ovvero si tratti di attività vincolata (Cons. St., Sent. n. 1857 del 21/03/2019: il Collegio ha confermato la sentenza di prime cure, in quanto la suddivisione in due soli lotti di una procedura di circa 42 milioni di euro risulta all’evidenza in contrasto con le prescrizioni dell’art. 51 cit., scelta  peraltro risultata priva di una doverosa motivazione sul punto e quindi ingiustificata).

Da Lexitalia n. 03/2019