Inserita in accesso in pillole

Inserita in accesso in pillole

di Zeudi Zilio -
Numero di risposte: 2

OFFERTA MIGLIORATIVA-ESCLUSIONE DALL'APPALTO
La violazione della legge speciale di gara che consiste in un'offerta finanziariamente migliorativa non produce l'esclusione (automatica) dall'appalto (CONSIGLIO DI STATO, Sentenza n. 3606/2019).

PDF ARTICOLO: " L'offerta migliorativa in violazione della legge di gara non esclude dall'appalto".

Da Il Sole 24 Ore-Quotidiano Enti Locali e Pa, del 04-06-2019.

ACCESSO CIVICO-APPALTI PUBBLICI

di Zeudi Zilio -

ACCESSO CIVICO-APPALTI PUBBLICI

L'accesso civico generalizzato si deve applicare a ogni atto afferente all'appalto pubblico. Tale forma di accesso non può ritenersi limitata da norme preesistenti come quelle della legge 241/90, ma soltanto dalle prescrizioni "speciali" e interpretabili restrittivamente che la stessa nuova normativa ha introdotto al suo interno (CONSIGLIO DI STATO, Sezione V, n. 3780/2019).

PDF ARTICOLO: "ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO POSSIBILE SU QUALSIASI ATTO RIGUARDANTE GLI APPALTI PUBBLICI".

Da Il Sole 24 Ore,Quotidiano Enti Locali e Pa, del 11-06-2019.

DECRETO LEGGE SBLOCCA-CANTIERI

di Zeudi Zilio -

IL DECRETO SBLOCCA-CANTIERI E' LEGGE 

Il Decreto-Legge n. 32/2019 è stato convertito dalla legge del 14 giugno 2019 n. 55, recante: "Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32 recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici".
La legge di conversione n. 55/2019 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019, ed è entrata in vigore il giorno successivo.
Il testo originario del decreto legge è stato profondamente modificato durante l'esame del Senato.
Qui di seguito alcune delle modifiche apportate al d.lgs n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici).

9. AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA.
Con la lettera h), del comma 20 dell'art. 1, si interviene sulle modalità di affidamento degli appalti sottosoglia, abrogando altresì il comma 912 della legge di bilancio (L.145/2018). 

In particolare le cinque fasce di valore previste per gli appalti sottosoglia sono:

  1. Per i contratti fino a 40.000 euro è mantenuta la possibilità di affidamento diretto 
  2. Per i contratti di importo tra i 40.000 e i 150.000 euro, la disciplina è diversa a seconda che si tratti di lavori ovvero di forniture o servizi. Per i lavori è previsto l'affidamento diretto previa valutazione di almeno tre preventivi, ove esistenti; per le forniture e servizi è prevista la consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici, in entrambi i casi individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di fiducia. 
  3. Per i i contratti di lavoro di importo tra i 150.000 e i 350.000 euro l'affidamento deve avvenire ricorrendo alla procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato, o tramite elenchi di fiducia, o comunque nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.
  4. Per i contratti di lavoro di importo tra i 350.000 e 1.000.000 di euro l'affidamento deve avvenire ricorrendo alla procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici.
  5. Per i contratti di lavoro di importo superiore ad 1.000.000 di euro si prevede il ricorso alla procedura aperta. In questo caso è possibile prevedere l'applicazione del meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale, se il numero delle offerte è pari o superiore a dieci. 

2. SOSPENSIONE ARTICOLI CODICE APPALTI.
E' prevista la sospensione di alcuni articoli del Codice dei Contratti pubblici, in particolare:

  • il divieto di di affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione (c.d. appalto integrato), di cui all'art. 59, comma 1, del d.lgs. 50/2016
  • l'obbligo di utilizzo dell' Albo dei Commissari di gara, di cui all'art. 77, comma 3 del d.lgs. 50/2016; fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

4. SUBAPPALTO.
Il comma 18, dell'art. 1 del decreto-legge, n. 32/2019, detta una disciplina transitoria del subappalto. Nelle more di una complessiva revisione del Codice dei Contratti pubblici, e fino al 31 dicembre 2020, è sospesa l'applicazione:

  • del comma 6, dell'art. 105 del Codice ossia dell'obbligo di indicare la terna di subappaltatori in sede di gara
  • del comma 2, dell'art. 174 del Codice, il quale prevede che gli operatori economici indichino in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendo subappaltare a terzi

E' previsto inoltre che il subappalto debba essere indicato dalla stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi e forniture.

8. MOTIVI DI ESCLUSIONE
Il comma 16, dell'art. 1, del decreto-legge n. 32/2019, introduce all'art. 86 del Codice un nuovo comma 2-bis ai sensi del quale hanno validità temporale di sei mesi dalla data del rilascio, tutti i certificati e documenti (anche dunque non provenienti da pubbliche amministrazioni), utilizzati come mezzi di prova,  ai soli fini della dimostrazione dell'assenza di motivi di esclusione per i soggetti ausiliari e i subappaltatori.

10. NUOVO REGOLAMENTO UNICO.
E' previsto che un decreto del Presidente della Repubblica sostituisca, contenete un Regolamento unico, sostituisca le Linee guida Anac in una serie di materie indicate dal Codice appalti. Tale decreto conterrà, una volta approvato, un regolamento unico recante le disposizioni attuative ed esecutive del Codice, insieme alle Linee Guida e ai precedenti decreti adottati in esecuzione del Codice Appalti. Nelle more dell'approvazione del Regolamento unico con apposito D.P.R. le Linee Guida vincolanti Anac rimangono in vigore ed efficaci, mentre quelle non vincolanti conserveranno i loro effetti anche dopo l'approvazione del Regolamento. 

11. ANTICIPAZIONE E PAGAMENTO DIRETTI AI PROGETTISTI.
Il comma 20, lettera m), dell'art. 1, novella l'art. 59 del Codice degli appalti, in materia di affidamento congiunto di progettazione e realizzazione (c.d. appalto integrato). Viene stabilito che le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentino invece i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione. Inoltre viene inserito nell'articolo oggetto di novella un nuovo comma 1-quater, in base al quale nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione direttamente al progettista della quota del compenso. 

12. QUALIFICAZIONE.
Il comma 20, lettera q), dell'art. 1, novella in più punti l'art. 84 del Codice, in materia di sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. E' aggiunta la previsione che l'attività di attestazione venga esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Viene portato a quindici anni, anzichè dieci, l'ambito temporale rilevante ai fini del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e della capacità tecniche e professionali. 
Si stabilisce che gli organismi di diritto privato incaricati dell'attestazione (SOA), nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti della normativa in materia di responsabilità dinanzi alla Corte dei Conti. 

7. PUBBLICITA' LEGALE DEI CONTRATTI PUBBLICI.
Il comma 20, lettera d), dell'art. 1 del decreto-legge n. 32/2019, che sopprime il secondo, il terzo e il quarto periodo dell'art. 29, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, esclude la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente"dei provvedimenti di esclusione della procedura di affidamento dei contratti pubblici (c.d. pubblicità che produce effetti legali).
Di fatto è cancellato il rito superaccelerato negli appalti, che imponeva di contestare subito ammissioni ed esclusioni e stabiliva una corsia accelerata per la decisione dei giudici. 

6. VARIANTI AL PROGETTO DEFINITIVO.
Il comma 15, dell'art. 1 del decreto-legge n. 32/2019, introduce una disposizione transitoria (applicabile per gli anni 2019-2020), volta a disciplinare l'approvazione delle varianti ai progetti definitivi, approvati dal CIPE.
Nel dettaglio, la disposizione in esame prevede che le varianti da apportare ai progetti definitivi in questione, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente:

  • dal soggetto aggiudicatore, qualora non superino del 50% il valore del progetto approvato;
  • dal CIPE, in caso contrario

13. OFFERTE ANOMALE
Il comma 20, lettera u, dell'art. 1, del decreto legge n. 32/2019 reca modifiche all'art. 97 del Codice dei contratti pubblici in tema di offerte anomale nei casi di aggiudicazione con il criterio più basso. Una modifica stabilisce che l'esclusione automatica delle offerte anomale possa essere applicata quando l'appalto non rivesta interesse transfrontaliero. Tale condizione si aggiunge a quelle previste dal testo finora vigente. Ulteriore novella mira ad introdurre due distinte modalità di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia, utilizzabili a seconda del numero di offerte ammesse (rispettivamente pari o superiore a 15 oppure inferiore a 15).

13. GARE E IMPRESE IN CRISI
L'art. 2, del decreto legge n. 32/2019, sostituisce l'art. 110 del Codice dei contratti pubblici in tema di affidamento dei lavori ad impresa soggetta a procedura concorsuale, anticipando i contenuti della riforma del d.lgs. n. 14/2019, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore nell'agosto 2020. 

9. PROCEDURE NEGOZIATE.
Il comma 20, lettera h), dell'art. 1 del decreto-legge n. 32/2019, interviene sulle modalità di affidamento dei lavori sottosoglia. Poichè tali modifiche si sovrappongono alla disciplina derogatoria introdotta, limitatamente all'anno 2019, dal comma 912 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), tale comma viene abrogato dal comma 24, dell'art. 1. 

5. APPALTO INTEGRATO PER MANUTENZIONI
Il comma 6, dell'art. 1 del decreto legge n. 32/2019, reca una disposizione transitoria che prevede l'applicazione, fino al 31 dicembre 2020, di una disciplina semplificata per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (purchè non prevedano il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali di opere o impianti), finalizzata a consentire l'affidamento sulla base del progetto definitivo e l'esecuzione a prescindere dall'avvenuta redazione ed approvazione del progetto esecutivo.

4. COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO.
Con i commi 11, 12, 13, e 14 dell'art. 1, viene consentito alle parti, al fine di prevenire le controversie nella fase di esecuzione del contratto, di nominare, fino alla data di entrata in vigore del regolamento unico (di cui al successivo punto 10), recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice, un Collegio consultivo tecnico.

3. CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI.
 
Il comma 7 dell'art. 1 eleva, con riferimento ai limiti di importo di cui all'art. 215 comma 3, del Codice appalti, fino alla data del 31 dicembre 2020, da 50 a 75 milioni di euro, i limiti di importo per l'espressione del parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici. 
Il comma 8 riduce, fino alla medesima data del 31 dicembre 2020 indicata dal comma 7, a quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto il termine per l'espressione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. 
Il comma 9 stabilisce che il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in sede di espressione del parere, fornisca anche la valutazione di congruità del costo.

 

ITER PARLAMENTARE
DOSSIER