Si segnala la sentenza:
TAR CAMPANIA – NAPOLI, SEZ. IV – sentenza 4 novembre 2019 n. 5232
Il TAR ha ritenuto legittimo il provvedimento con il quale la P.A. ha escluso una ditta da una gara, per gravi illeciti professionali ex art. 80, comma 5 lett. f bis), D. lgs 50/2016, motivato con riferimento al fatto che la medesima ditta ha omesso di dichiarare un precedente provvedimento di risoluzione del contratto di appalto stipulato con altra P.A., la cui esistenza è stata accertata dall’Amministrazione in sede di verifica dei requisiti di partecipazione. In tal caso, infatti, si è al cospetto di una dichiarazione mendace resa consapevolmente dal concorrente, idonea a determinare l’automatica esclusione dello stesso.
Premesso che la risoluzione per inadempimento di un precedente contratto d'appalto è sicuramente un elemento rilevante al fine di verificare l'affidabilità di un operatore economico, il punto focale della controversia concerne la equiparabilità della dichiarazione omessa (o reticente) rispetto a quella non veritiera ai fini della comminazione della esclusione automatica sancita dal citato art. 80, comma 5, lett. f-bis).
In linea generale - argomenta il TAR - vi è un'ontologica differenza fra il falso (che presuppone un comportamento attivo del dichiarante volto ad alterare la realtà) e la reticenza (che si configura come un comportamento passivo di mancata ostensione della verità); tuttavia, in presenza di uno specifico obbligo dichiarativo, la condotta di falsità (al pari di ogni condotta criminosa) può essere commessa per azione ovvero per omissione.
Celando un precedente, di rilevanza almeno potenziale, si è quantomeno alterato il corretto processo decisionale della stazione appaltante nello svolgimento della procedura di selezione.