Assenteismo e danno erariale

Assenteismo e danno erariale

di Zeudi Zilio -
Numero di risposte: 2

ASSENTEISMO
Va condannato per danno erariale il dipendente di un'azienda sanitaria che quotidianamente, alterava il sistema di rilevazione delle presenze sul luogo di lavoro, in particolare allontanandosi temporaneamente dall'ufficio di appartenenza senza motivazione, dopo aver timbrato il cartellino (CORTE DEI CONTI, Sezione giurisdizionale per la regione  Basilicata, sentenza n.8/2019).
PDF ARTICOLO: "Doppio danno per l'assenteismo".
Da il Sole 24 ore-Quotidiano Enti Locali e Pa, del 07-05-2019.

ACCESSO CIVICO

di Zeudi Zilio -

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
Anche le richieste di accesso civico generalizzato presentate per finalità "egoistiche" possono favorire un controllo diffuso sull'operato della Pa, se consentono di conoscerne le scelte, i limiti all'accesso andranno allora considerati di stretta interpretazione e saranno solo quelli espressamente previsti dal legislatore (TAR CAMPANIA, Sezione VI, Sentenza n. 2486/2019).

PDF ARTICOLO: "Ok all'accesso per ragioni private ed egoistiche nel rispetto degli interessi pubblici e privati".
Da il Sole 24 Ore-Quotidiano Enti Locali e Pa, del 28-05-2019.

LEGGE COMUNITARIA n. 37/2019

di Zeudi Zilio -

APPALTI E DIRITTO D'AUTORE
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 109 del 11-05-2019 la Legge n. 37/2019 c.d. Legge Comunitaria
Le disposizioni di tale provvedimento legislativo hanno natura eterogenea e intervengono in diversi settori dove vi è una procedura di infrazione in corso per contrasto tra diritto italiano e diritto europeo. Tra i provvedimenti di interesse per le pubbliche amministrazioni, e in particolare per le università vi è l'introduzione del nuovo art. 113 bis del Codice contratti pubblici, in materia appalti, e tempi nei pagamenti della Pubbliche amministrazioni (art. 5), e le disposizioni in materia di diritto d'autore (art. 15).
ITER PARLAMENTARE
DOSSIER PARLAMENTARE

APPALTI PUBBLICI (art. 5 legge n. 37/2019)
L'articolo 5 riformula l'art. 113 bis del Dlgs n. 50/2016 individuando in maniera specifica i riferimenti per il versamento dei corrispettivi agli appaltatori. Al comma 1 si stabilisce che i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni che decorrono dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un termine diverso, comunque non superiore a 60 giorni e purchè ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.
Il comma 2 dell'art. 5 prevede che il nuovo sistema si applichi anche ai servizi e alle forniture di beni, esso infatti prevede che all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità (o comunque entro un termine non superiore a sette giorni), il responsabile unico del procedimento rilasci il certificato di pagamento per l'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni a decorrere dall'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un termine diverso, comunque non superiore a 60 giorni e purchè ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da alcune sue caratteristiche.
Il comma 4 del riformulato art. 113 bis del Codice contratti pubblici, replica la disposizione originaria che configura la disciplina per la applicazione delle penali negli appalti pubblici, confermando che la loro definizione deve essere effettuata dai contratti, commisurandole ai giorni di ritardo e in misura proporzionale rispetto all'importo contrattuale o alle prestazioni, assumendo a riferimento per il calcolo delle misure giornaliere il range di valore compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. Le stazioni appaltanti devono determinare le penali in relazioni all'entità delle conseguenze legate al ritardo, considerando che in caso di sommatoria, il superamento del valore del 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale si configura come causa di risoluzione del contratto stesso.

DIRITTO D'AUTORE (art. 15 legge n. 37/2019)
L'art. 15 reca disposizioni attuative della Direttiva Ue 2017/1564 la quale mira a garantire che le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà, nella lettura di testa a stampa abbiano accesso ai libri e ad altri tipi di pubblicazioni, su qualsiasi supporto, anche in formato audio e in formato digitale. A tal fine prevede eccezioni al diritto d'autore e ai diritti connessi, novellando l'art. 71 bis della legge 633/1941 con l'aggiunta di dodici nuovi commi ( da 2-bis a 2-terdecies), che sostanzialmente riprendono le previsioni della Direttiva.
Il comma 2-ter dell'art. dell'art. 71 bis della legge 633/1941, dispone che i beneficiari dell'eccezione sono, indipendentemente da altre forme di disabilità, persone:

  •  non vedenti
  • con disabilità visiva che non può essere migliorata o con disabilità percettiva o di lettura che per questo non siano in grado di leggere le opere stampate in misura sostanzialmente equivalente a quella di una persona priva di tale disabilità
  • con una disabilità fisica che impedisce loro di tenere o di maneggiare un libro, oppure di fissare o spostare lo sguardo nella misura che sarebbe normalmente necessaria per leggere. 

Il comma 2-bis dell'art. 71 bis della legge 633/1941 stabilisce che l'eccezione riguarda le opere letterarie, fotografiche, e delle arti figurative in forma di libri, riviste, quotidiani, rotocalchi, o altri tipi di scritti, notazioni, compresi gli spartiti musicali e relative illustrazioni, su qualsiasi supporto, anche in formato audio, quali gli audiolibri, e in formato digitale, protette da diritto d'autore, o da diritti connessi, pubblicate o rese altrimenti lecitamente accessibili al pubblico. 
L'eccezione si sostanzia, innanzitutto, nel principio secondo cui sono liberi la riproduzione, la comunicazione al pubblico e la messa a disposizione del pubblico, la distribuzione e il prestito delle opere sopra indicate, previsa trasformazione in copie in formato accessibile, ossia in formato tale da consentire al beneficiario di avere accesso in maniera agevole e confortevole come una persona che non ha alcuna delle disabilità indicate nel comma 2-ter. 

 PDF ARTICOLO: "Appalti, lo stato di avanzamento fa scattare i termini per i pagamenti".
Da il Sole 24 ore-Quotidiano Enti Locali e Pa, del 20-05-2019".



(Modificato da Zeudi Zilio - intervento originale effettuato il lunedì, 20 maggio 2019, 13:21)

(Modificato da Zeudi Zilio - intervento originale effettuato il mercoledì, 19 giugno 2019, 12:31)