L'Ufficio studi CODAU (Convengo dei Direttori generali delle Amministrazioni Universitarie) ha recentemente espresso pareri su alcune questioni che interessano l'amministrazione universitaria. Di seguito si elencano brevemente i contenuti dei pareri oggetto di attenzione.
Mobilità volontaria intercompartimentale e relativo inquadramento economico
Il criterio per determinare la posizione economica di inquadramento da attribuire al dipendente trasferito per mobilità volontaria non può prescindere dalla natura giuridica attribuibile a tale istituto. Infatti, nel caso di mobilità volontaria compartimentale, il dipendente trasferito non interrompe il proprio rapporto di lavoro il quale prosegue, senza soluzioni di continuità, con il nuovo datore di lavoro; nel caso invece di mobilità volontaria intercompartimentale, tale fattispecie integra un'ipotesi di mobilità esterna diretta alla costituzione di un diverso rapporto di lavoro assimilabile a quello di assunzione mediante pubblico concorso. In quest'ultima fattispecie, al dipendente trasferito si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsti nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione.
Per maggiori approfondimenti sul punto si consiglia la lettura del Parere sulla mobilità intercompartimentale (16 dicembre 2020).
Aperture e limiti imposti all'istituto di scorrimento delle graduatorie
L'Ufficio studi del CODAU ha espresso il suo parere favorevole in merito alla possibilità di attingere da una graduatoria formata a seguito di un concorso indetto per un determinato profilo, appartenente ad una specifica categoria ed area, per coprire un profilo professionale appartenente alla stessa categoria ed area da destinare ad una differente struttura dell'ateneo (didattica, ricerca, amministrazione, etc.). Quanto alla possibilità di provvedere alla copertura dei posti vacanti in organico attraverso la chiamata degli idonei inseriti in graduatorie concorsuali vigenti, questa è da considerare non preclusa allorché si tratti di posti istituiti in organico successivamente all'indizione del concorso da cui è scaturita la graduatoria e ove sia sorretta da adeguate motivazioni.
Per maggiori dettagli si rimanda al documento del Parere sulle aperture e i limiti imposti nello scorrimento delle graduatorie (16 dicembre 2020).
Incarichi di insegnamento a titolo gratuito
Il parere del CODAU su questo tema trae spunto dalla recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 30/10/2020, n. 6685 e spiega dettagliatamente le motivazioni per le quali gli incarichi di insegnamento a titolo gratuito sono da considerarsi legittimi.
Tali motivazioni sono consultabili nel Parere del CODAU sugli incarichi di insegnamento a titolo gratuito (16 dicembre 2020).