Misure per l'efficienza e contro l'assenteismo nella PA

Misure per l'efficienza e contro l'assenteismo nella PA

di Mirco Lunardi -
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Si segnala:

Con legge n. 54 del 19 giugno 2019 (Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo) si è intervenuti sul Decreto legislativo n. 165/2001, con disposizioni volte a migliorare l’efficienza amministrativa, contrastare l’assenteismo ed accelerare il ricambio generazionale nelle amministrazioni pubbliche, e dunque anche nelle Università.

 (Art. 1) Nucleo di concretezza e miglioramento dell’efficienza amministrativa

 Con il nuovo articolo 60-bis del decreto legislativo 165/2001 è istituito, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Nucleo delle azioni concrete di miglioramento dell'efficienza amministrativa, denominato "Nucleo della Concretezza".

Come si evince dai lavori preparatori (A.S. 920-B), l’attività del Nucleo si esplica, in particolare, attraverso sopralluoghi e visite, e ricomprende la possibilità di proporre misure correttive. Al Nucleo deve inoltre essere comunicata l’avvenuta attuazione delle misure correttive richieste. L’inosservanza del termine indicato per l'attuazione di tali misure, oltre a rilevare ai fini della responsabilità disciplinare e dirigenziale, comporta l’inserimento in un elenco delle p.a. inadempienti.

Il comma 2 della legge n. 54/2019 prevede l’elaborazione di un Piano triennale delle azioni concrete per l’efficienza delle pubbliche amministrazioni. Il Piano è predisposto con cadenza annuale dal Dipartimento della funzione pubblica ed è emanato con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione (di concerto con quello dell’interno. Spetta al Nucleo assicurare la concreta realizzazione delle misure previste in tale piano.

(Art. 2) Misure per il contrasto dell’assenteismo

Maggiore impatto sembrerebbero avere le misure previste dall’art. 2 della legge 54/2019, contenente misure in contrasto all’assenteismo. Si prevede l’introduzione di sistemi più evoluti di verifica della presenza del personale in servizio, in sostituzione di quelli di rilevazione automatica attualmente in uso (badge). 

Sono esclusi dalla previsione dei nuovi sistemi: il personale in regime di diritto pubblico (di cui all'articolo 3 del citato D.Lgs. n. 165, e successive modificazioni); i dipendenti titolari di un rapporto agile (rapporto di lavoro subordinato che, secondo la definizione di cui all'articolo 18 della L. 22 maggio 2017, n. 81, si svolge senza precisi vincoli di orario o di luogo, con svolgimento della prestazione in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno, senza una postazione fissa).

L’utilizzo contestuale di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi solleva qualche perplessità in merito alla tutela dei dati personali, già manifestata dallo stesso Garante in sede di audizione durante i lavori parlamentari.

Risulta di particolare pregnanza, pertanto, il richiamo ai principi di proporzionalità, non eccedenza e gradualità, che dovranno guidare l’attuazione delle disposizioni legislative, al fine di evitare di cozzare con la normativa sulla privacy.

L'attuazione di queste misure è comunque demandata all'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

 (Art. 3) Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione

 La legge interviene poi in materia di assunzioni, concorsi pubblici, personale in disponibilità e categorie protette.

Si segnala in particolar modo la facoltà di procedere, per il triennio 2019-2021, in deroga alle procedure previste dall’art. 30 del D. Lgs. 165/2001. Pertanto, in via sperimentale, si è prevista la possibilità di trasferimenti anche in mancanza dell'assenso dell'amministrazione di appartenenza, a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore a quella dell'amministrazione di provenienza.

Al fine di accelerare la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici svolti secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo gestisce e lo aggiorna, l'Albo nazionale dei componenti delle commissioni esaminatrici di concorso.

V. CODAU, Commento sulla legge 56/2019 che prevede Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo